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Ordinanza — n. 28077/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as sentencing proportionality arguments fall outside statutory grounds for appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28077/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding the proportionality of the sentence was not a permitted ground for review. The appellant argued that the trial court failed to adequately justify the specific sentence length relative to the crime's gravity and personal circumstances. The court ruled that when parties agree on a sanction, only its legality under specific statutory limits can be challenged, not its proportional calculation under Article 133 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing applications are limited to grounds regarding the defendant's will, lack of correlation, legal qualification, or illegality of the penalty, excluding proportionality arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing proportionality criminal procedure code statutory grounds penal sanction legality errore nella commisurazione della pena attenuazione della pena proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
1.1 Ed invero, è articolato su censure non consentite in questa sede alla luce di quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2 bis, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso segue„ ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 133, cod. pen.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso segue„ ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sezione 5, n. 19757 del 16/4/2019, Bonfiglio
pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sezione 5, n. 19757 del 16/4/2019, Bonfiglio, I2v.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OMEHERA MORRIS nato in NIGERIA il 05/01/1997 avverso la sentenza del 5/4/2024 del Tribunale di Torino udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; ricorso trattato con procedura de plano.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Torino con sentenza del 5/4/2024 - su concorde richiesta delle parti - applicava a Morris Omehera la pena di anni due mesi quattro di reclusione ed euro 645/00 di multa per i reati ascrittigli.

2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla omessa motivazione. Evidenzia che nel provvedimento impugnato manca un'accurata disamina logico giuridica, atta a far emergere il percorso logico giuridico seguito dal giudice circa il concreto adeguamento della pena all'effettiva gravità del fatto ed alla personalità dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Ed invero, è articolato su censure non consentite in questa sede alla luce di quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., a mente del quale il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

In particolare, con riferimento al denunciato vizio relativo alla quantificazione della pena, rileva il Collegio che è inammissibile il ricorso che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sezione 5, n. 19757 del 16/4/2019, Bonfiglio, I2v. 276509 — 01).

In altri termini, qualora le parti abbiano concordato l'applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio, l'impugnazione della sentenza che detto accordo abbia recepito è consentita solo qualora esso si ponga in contrasto con specifiche disposizioni normative e si configuri pertanto come illegale, circostanza questa che non ricorre nel caso oggetto di scrutinio.

2. All'inammissibilità del ricorso segue„ ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila 44,aseeHlb in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 10 lu