Cassation appeal dismissed for inadmissibility under Art. 448 c.p.p. regarding sentencing application and general mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Massimo Ricciardi inadmissible, dismissing his claims regarding the lack of motivation and the application of general mitigating circumstances. The appellant argued that the lower court failed to verify his guilt and ignored statutory mitigating factors, but the Court held that such grievances fall outside the limited grounds for cassation against sentencing applications. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassation Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.; Art. 133, cod. pen.: A cassation appeal against a sentencing application is inadmissible if it challenges the lack of verification of acquittal grounds or disputes the proportionality of the penalty rather than its legal illegality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCIARDI MASSIMO nato a SAN SEVERO il 05/10/1970 avverso la sentenza del 16/1/2024 del Tribunale di Foggia udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; ricorso trattato con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Foggia con sentenza del 16/1/2024 - su concorde richiesta delle parti - applicava a Massimo Ricciardi la pena di anni tre di reclusione ed euro quattromila di multa per i reati ascrittigli, pena poi sostituita con quella della detenzione domiciliare.
2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità del ricorrente, non emergendo dagli atti elementi di reità. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce erronea applicazione di legge, evidenziando l'assoluta assenza di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Ed invero, è articolato su censure non consentite in questa sede alla luce di quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., a mente del quale il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
In particolare, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra cui non rientrano quella denunciata con il presente ricorso (Se2:. F., n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01;
Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, Pierri, Rv. 278337 - 01). 1.2. Analoghe considerazioni vanno svolte con riferimento al secondo motivo, atteso che è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 5, n. 19757 del 16/4/2019, Bonfiglio, Rv. 276509 - 01); senza tacere che le circostanze attenuanti generiche non rientravano nell'accordo stipulato tra le parti, per cui l'imputato non può dolersene.
2. All'inammissibilità del ricorso segue,, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila elpe1211,31 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il gio