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Sentenza — n. 28073/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28073/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28073/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Violazione e vizio di motivazione in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen. e 240-bis cod. pen.. Il ricorrente premette che non è in contestazione la sussistenza del fumus k,›“Y- commissi delicti del reato associativo contestato al fratello Carmelo. Le censure si rivolgono, infatti, al requisito della sproporzione rispetto ai redditi dichiarati da Salemi Salvatore, che si ritiene sia stato riconosciuto sulla base di un'errata valutazione delle emergenze contabili. A tale proposito si assume che si è tenuto conto soltanto dei redditi dichiarati, mentre bisognava considerare l'effettiva consistenza dell'attività economica. A sostegno dell'assunto vengono ripercorse le vicende societarie, dal momento della sua costituzione, con particolare riferimento all'attività svolta tra il 2017 e il 2020.

Regesto Legislator

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artt. 321 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28073/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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società immobiliare associazione con scopo economico società familiare titolarità economica complicità in sottrazione d'imposta azienda dipendente

Disposizioni normative citate

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artt. 321 cod. proc. pen
Violazione e vizio di motivazione in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SALEMI SALVATORE nata il 21/10/1980 a CATANIA avverso l'ordinanza in data 29/02/2024 del TRIBUNALE DI CATANIA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale LUIGI CUOMO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Salemi Salvatore, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna l'ordinanza in data 29/02/2024 del Tribunale di Catania, che in parziale accogli- mento dell'istanza di riesame da lui avanzata, ha annullato il decreto in data 20/12/2023 del G.i.p. del Tribunale di Catania, limitatamente alla società GARDEN Salemi s.r.I., ordinandone la restituzione agli aventi diritto. Il decreto di sequestro preventivo, invece, è stato confermato in relazione alla società KARMA IMMOBI- LIARE S.R.L.S., cui si rivolge l'odierna impugnazione proposta da Salemi Salvatore, nella qualità di socio e di terzo interessato. Va ulteriormente precisato che il de- creto ablatorio è stato emesso in relazione a Salemi Carmelo, in quanto grave- mente indiziato di essere il capo e il promotore di un'associazione mafiosa deno- minata Santapaola. Deduce:

1. Violazione e vizio di motivazione in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen. e 240-bis cod. pen.. Il ricorrente premette che non è in contestazione la sussistenza del fumus k,›“Y- commissi delicti del reato associativo contestato al fratello Carmelo. Le censure si rivolgono, infatti, al requisito della sproporzione rispetto ai redditi dichiarati da Salemi Salvatore, che si ritiene sia stato riconosciuto sulla base di un'errata valutazione delle emergenze contabili. A tale proposito si assume che si è tenuto conto soltanto dei redditi dichiarati, mentre bisognava considerare l'effettiva consistenza dell'attività economica. A sostegno dell'assunto vengono ripercorse le vicende societarie, dal momento della sua costituzione, con particolare riferimento all'attività svolta tra il 2017 e il 2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Va rilevato come il ricorso sia stato presentato da Salemi Salvatore nella qualità di socio della società e non quale legale rappresentante della stessa. A fronte di tale evenienza, va richiamato l'orientamento di questa Corte, a mente del quale «Il singolo socio non è legittimato ad impugnare i provvedimenti in materia di sequestro preventivo di beni di proprietà di una società (nella specie, il rigetto dell'istanza di revoca della misura), attesa la carenza di un interesse concreto ed attuale, non vantando egli un diritto alla restituzione della cosa o di parte della somma equivalente al valore delle quote di sua proprietà, quale effetto immediato e diretto del dissequestro. (In motivazione la Corte ha precisato che, nel caso in cui il legale rappresentante sia rimasto inerte e la società possa subire un danno dal mancato dissequestro, il socio ha il potere di sollecitare gli organi sociali ad agire nell'interesse di quest'ultima)», (Sez. 2 - , Sentenza n. 29663 del 04/04/2019, Tufo, Rv. 276735 - 01;

Sez. 1 - , Sentenza n. 6779 del 08/01/2019, Firriolo, Rv. 274992 - 01).

2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 202