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Ordinanza — n. 28072/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against settlement judgments are inadmissible if they rely on waived grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28072/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeals filed by the defense lawyers inadmissible. The appellants argued that the appellate court failed to provide specific reasoning for confirming the agreed-upon sentence, merely stating a lack of evidence for innocence. The court ruled that under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, appeals against settlement judgments cannot re-propose grievances that were waived by the parties during the settlement process.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against judgments resulting from a criminal settlement are inadmissible if they re-propose grievances that were waived by the parties, as the agreement limits the court's cognition to non-waived grounds.

Parole chiave

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criminal settlement waived grounds cassation appeal inadmissible appeal procedural waiver rinuncia alla motivazione rinuncia alle prestazioni d'assicurazione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Il collegio riafferma che nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
4.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Il collegio riafferma che nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
4.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ATTOUI HOUSSEM (CUI 05505BG) nato il 09/02/1989 ATTOUI BORHAN (CUI 0660VBB) nato il 18/07/1993 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE di APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Roma applicava ai ricorrenti la pena concordata con il pubblico ministero, previa rinuncia ai motivi sulla responsabilità.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge il vizio di motivazione Una sentenza impugnata non avrebbe dato conto delle ragioni della conferma della condanna dato che si era limitata a denunciare in modo generico che non vi erano elementi dimostrativi dell'innocenza.

3. I ricorsi propongono motivi non consentiti. Il collegio riafferma che nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, ivi compresi quelli aventi ad oggetto questioni di legittimità costituzionale, salvo il caso di irrogazione di una pena illegale, posto che l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619 01). 4.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deci