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Sentenza — n. 28053/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28053/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28053/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 192 e 636 comma 2, cod. proc. pen. siccome la Corte di appello ha fondato il proprio convincimento sulla scorta di una valutazione probatoria diversa rispetto a quella reale. Il ricorso muove dalla sintesi della vicenda processuale che ha portato alla condanna di Ribisi e di cui si chiede la revisione. A tale riguardo, il ricorrente fa presente che, in primo grado, Ribisi era stato assolto sulla base delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Drago Giovanni (esecutore materiale e reo confesso dell'omicidio di Giro Pietro) e che la sentenza assolutoria veniva ribaltata dalla Corte di assise di appello che, fondava il giudizio di colpevolezza sulla base delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Giuffrè Antonino, le cui conoscenze venivano ritenute più ampie di quelle di Drago, atteso che questi aveva partecipato alla sola fase esecutiva, mentre quello aveva partecipato alla fase ideativa e aveva un ruolo più elevato nella gerarchia della consorteria mafiosa.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28053/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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indagine per omicidio assassinio tentato assassinio ritardo ingiustificato dell'azione penale rapina qualificata agente di polizia

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RIBISI IGNAZIO nato il 07/12/1957 a PALMA DI MONTECHIARO avverso la sentenza in data 06/02/2024 della CORTE DI APPELLO DI CAL- TANISSETTA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale LUIGI CUOMO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; la difesa non si è presentata nonostante l'ammissione della richiesta di trattazione orale da essa avanzata.

RITENUTO IN FATTO

Ribisi Ignazio, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 06/02/2024 della Corte di appello di Caltanissetta, che ha riget- tato l'istanza di revisione della sentenza dalla Corte di assise di appello di Palermo in data 06/12/2007 (irrevocabile il 29/10/2008), che lo aveva condannato alla pena dell'ergastolo per il reato di omicidio aggravato dall'avere agito per motivi abietti commesso in danno di Giro Pietro. Deduce:

1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 192 e 636 comma 2, cod. proc. pen. siccome la Corte di appello ha fondato il proprio convincimento sulla scorta di una valutazione probatoria diversa rispetto a quella reale. Il ricorso muove dalla sintesi della vicenda processuale che ha portato alla condanna di Ribisi e di cui si chiede la revisione. A tale riguardo, il ricorrente fa presente che, in primo grado, Ribisi era stato assolto sulla base delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Drago Giovanni (esecutore materiale e reo confesso dell'omicidio di Giro Pietro) e che la sentenza assolutoria veniva ribaltata dalla Corte di assise di appello che, fondava il giudizio di colpevolezza sulla base delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Giuffrè Antonino, le cui conoscenze venivano ritenute più ampie di quelle di Drago, atteso che questi aveva partecipato alla sola fase esecutiva, mentre quello aveva partecipato alla fase ideativa e aveva un ruolo più elevato nella gerarchia della consorteria mafiosa.

La difesa sottolinea come il fulcro delle dichiarazioni accusatorie di Giuffrè Antonino fosse costituito dalla richiesta fatta da Ribisi a Guzzino Diego di incontrare Toto Riina, al fine di chiedergli di eliminare Giro Pietro, in quanto appartenente al gruppo degli stiddari, facente capo a Calafara Giovanni, rivali dello stesso Riina e responsabile dell'uccisione dei fratelli di Ribisi, Gioacchino, Rosario e Carmelo. In particolare, Ribisi avrebbe inoltrato tale richiesta a Guzzino Diego, nella sua abitazione sita in Caccanno, in cui si trovava ristretto agli arresti donniciliari e dove veniva accompagnato dallo stesso Giuffrè Antonino.

Più nello specifico, tale incontro si sarebbe verificato nel periodo in cui Ribisi Ignazio si trovava in Termini Imerese, ossia tra il 4 e il 18 novembre del 1989, dove arrivava insieme al suo nucleo famigliare per motivi collegati alla salute del figlio Nicolò. Con l'ulteriore specificazione che quivi arrivava gravato dalla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e con l'ulteriore obbligo di presentazione settimanale presso la locale stazione dei Carabinieri. Il ricorrente sottolinea, dunque, che la prova nuova a fondamento dell'istanza di revisione era volta a dimostrare come tale contatto non fosse possibile in ragione degli stringenti controlli effettuati dai militari in quei quindici giorni in cui Ribisi dimorò in Termini Imerese.

A dimostrazione di ciò, in sede di indagini difensive erano state raccolte le dichiarazioni del Maresciallo Trementini Arturo che, all'epoca dei fatti, prestava servizio con il grado di brigadiere presso la Stazione dei Carabinieri di Palma di Montechiaro, aggregato al reparto Carabinieri di Termini Imerese quando Ribisi Ignazio fu trasferito in quella città e dove ricevette lo specifico incarico di eseguire il servizio di osservazione, pedinamento e controllo dello stesso Ribisi, temendosi per la sua incolumità dopo gli omicidi perpetrati in danno dei fratelli.

Proprio sulle modalità di tale servizio si appuntavano le domande e - conseguentemente- le dichiarazioni rese in sede di indagini difensive, poi esattamente ripetute in sede dibattimentale, nel contraddittorio delle parti, dopo l'ammissione del giudizio di revisione. Secondo la difesa tali dichiarazioni dovevano indurre i giudici a ritenere impossibile l'incontro tra Ribisi e Guzzino, così come narrato dal collaboratore di giustizia, in ragione della capillarità dei controlli eseguiti, che vengono indicati anche con l'ausilio delle relazioni di servizio.

Si assume, dunque, che il contrario convincimento raggiunto dai giudici è fondato su argomentazioni illogiche in quanto congetturali e smentite dalle massime di esperienza, non essendo logicamente plausibile che Ribisi si allontanasse da Termini Imerese per recarsi a Caccamo, senza patente di guida, in pieno giorno, in presenza di controlli stringenti collegati agli arresti domiciliari cui era sottoposto Guzzino e alla sorveglianza speciale cui era sottoposto lo stesso Ribli'controlli tanto più stringenti nei confronti di un capo mandamento.

2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 192 e 636 comma 2, cod. proc. pen. siccome la Corte di appello ha omesso di confrontarsi con la doglianza relativa alle impasse cronologiche del collaboratore di giustizia Giuffrè, come formulata con il ricorso introduttivo. Il ricorrente premette che nella nozione di prova nuova rientrano anche quelle già presenti al momento del giudizio, ma non valutate neanche implicitamente. In tal senso osserva che la Corte di appello non ha valutato la dirimente e rivelatrice sfasatura cronologica in cui è incappato il collaboratore di giustizia Giuffrè con riguardo al supposto incontro di Ribisi con Salvatore Riina e al successivo delitto, collocando il primo tre mesi dopo il convegno con lo stesso Ribisi e il secondo dopo due o tre mesi dall'incontro con Riina, «di guisa che fissando la decorrenza di siffatti eventi in un non meglio precisato giorno collocabile, comunque all'interno dellk) forbice tra il 4 novembre 1989 e il 18/11/1989, va da sé che la riunione con Salvatore Riina avrebbe avuto luogo nel febbraio 1990 (accogliendo i tre mesi indicati dal Giuffrè, piuttosto che i più lunghi sei mesi) e l'omicidio di Giro Pietro - usando il cronoprogrannma del Giuffrè- si sarebbe consumato tra aprile e maggio del 1990», mentre in realtà esso è stato realizzato il 28 dicembre 1989.

Rimarca, dunque, come tale discrasia temporale unita all'impossibilità di Ribisi di allontanarsi da Termini Imerese per incontrare Guzzino e lette insieme alle dichiarazioni di Drago, emerge l'estraneità di Ribisi all'omicidio di Giro Pietro.

3. La difesa ha altresì replicato con note scritte alla requisitoria scritta del pubblico ministero, insistendo nella impossibilità di Ribisi di spostarsi da Termini Imerese e nella discrasia temporale nel narrato di Giuffrè. 3 JnJ- \

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Esso si fonda su di un unico assunto, secondo il quale gli stringenti controlli delle forze dell'ordine rendevano impossibile lo spostamento di Ribisi da Termini Imerese alla volta di Caccanno, per incontrare Guzzino. 1.2. Il ricorrente presenta tale elemento come dotato di una certezza oggettiva che, però, è rimasta indimostrata, alla luce di quanto spiegato dalla Corte di appello e dallo stesso Maresciallo Trementini, là dove -entrambi- hanno sottolineato che i controlli e gli appostamenti su Ribisi non erano tenuti 24 ore su 24 ore e -soprattutto- non erano stati svolti per tutti i 14 giorni della sua permanenza in Termini Imerese, così mancando quella assoluta impossibilità di spostamento sostenuta dalla difesa.

A tale ultimo proposito, la Corte di appello ha evidenziato che lo stesso Maresciallo Trementini aveva evidenziato che il suo compito di OCP sulla persona di Ribisi era durata pochi giorni, in quanto a seguito dell'omicidio di Palermo Andrea era stato richiamato in servizio in Palma di Montechiaro. «Ma poiché Ribisi giunse a Termini Imerese il 4 novembre e Trementini ha ricordato di essere stato invitato a rientrare a Palma di Montechiaro dopo l'omicidio Palermo avvenuto tra il 9 e il 10 novembre -scrivono i giudici della Corte di merito- vi furono certamente diversi giorni in cui Ribisi Ignazio non fu controllato, pur rimanendo ancora in casa del cognato».

A fronte di una possibilità di movimento di Ribisi sicuramente difficile, ma non assolutamente impossibile, occorre valutare se e in che misura tale elemento sia capace di fare implodere o scardinare la piattaforma probatoria che aveva portato alla condanna dello stesso Ribisi nel giudizio ordinario. In tal senso è stato spiegato che «Ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio», (Sez. 5 - , Sentenza n. 34515 del 18/06/2021, Fadda, Rv. 281772 - 01).

Ciò implica una sorta di rivalutazione degli elementi raccolti nel giudizio ordinario alla luce del nuovo elemento introdotto con la revisione, al fine di verificare se quest'ultimo abbia la capacità di destrutturare la decisione passata in giudicato. Tale rivalutazione è stata operata dalla Corte di appello, ma non anche dal ricorrente, la cui impugnazione si risolve nella enfatizzazione della rilevata difficoltà di movimento che, però, viene considerata isolatamente, senza alcun confronto con i plurimi elementi posti a carico di Ribisi, pure evidenziati dalla Corte di appello.

I giudici del merito, infatti, nell'esposizione narrativa, hanno evidenziato che 4 À le dichiarazioni di Giuffrè avevano trovato i seguenti riscontri:

1) le propalazioni del collaboratore di Giustizia Facella Salvatore, che «aveva riferito del ruolo di Guzzino, progressivamente sostituito da Giuffrè divenuto capo mandamento di Caccamo, e sostanzialmente emarginato dall'organizzazione mafiosa. Aveva anche raccontato che Guzzino gli aveva fatto confidenze circa la presenza di Ribisi Ignazio nel territorio Caccamo, nonché circa un incontro con Riina, nel corso del quale il boss corleonese gli aveva assicurato che Cosa Nostra era estranea agli omicidi dei fratelli Ribisi, ragione per la quale Ignazio si era determinato a portare a termine delle vendette in risposta agli agguati subiti dai suoi familiari»;

2) le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Vara Ciro, il quale aveva ricevuto le confidenze di Madonia Giuseppe, che gli aveva spiegato che dopo l'uccisione dei fratelli Ribisi, i superstiti di quella famiglia avevano trovato protezione in Totò Riina e che verso la fine del 1989 per vendetta dei Ribisi era stato ucciso a Palermo un tassista ritenuto vicino alla parte loro avversa. La Corte di appello, dunque, ha ritenuto che la mera difficoltà di movimento di Ribisi in ragione dei controlli degli organi di Polizia non potessero inficiare il costrutto probatorio fornito dalle dichiarazioni auto ed etero confessorie di Giuffrè, così come confermate sia dalle dichiarazioni rese da altri collaboratori di giustizia (particolarmente quelle di Facella, che riferisce notizie apprese da Guzzino, che aveva confermato di avere ricevuto Ribisi a Caccamo), sia dal dato oggettivo del trasferimento di Ribisi nel territorio di Termini Imerese, nelle vicinanze di Caccamo.

Il ricorrente, dal suo canto, si limita ad affermare che era impossibile per Ribisi allontanarsi dal territorio di Termini Imerese, attribuendo i crismi della verità assoluta e inconfutabile a un dato che -invece- si mostra equivoco, atteso che seppur vero che erano stati attuati controlli stringenti, tanto non esclude che Ribisi sia sfuggito a tali controlli e si sia recato a Caccamo, per come riferito sia da Giuffrè, sia da Facella, il quale ultimo aveva precisato che ciò gli era stato confidato da Guzzino, ossia dalla persona dove Ribisi si era recato in Caccamo.

La prospettazione del ricorrente, dunque si palesa come una rivalutazione parziale e incompiuta degli elementi versati nel giudizio di revisione, che decade a fronte della valutazione complessiva e giuridicamente corretta operata dai giudici della Corte di appello, che hanno messo a confronto gli elementi acquisiti con la prova nuova e gli elementi preesistenti, per come richiesto nel giudizio di revisione. Quanto alle -asserite- discrasie temporali che si riscontrerebbero nelle dichiarazioni di Giuffrè -fermo restando quanto già detto circa i riscontri alle sue propalazioni-, va precisato che esse non rientrano nella nozione di prova nuova, in quanto si sostanziano nella mera la (ri)valutazione dell'attendibilità del collaborante, non ammessa nel giudizio di revisione.

A tale proposito va ribadito che «Il giudizio di attendibilità di un collaboratore 5 ,DOJ• di giustizia, già compiuto nel giudizio di cognizione, non può formare, di per sé, oggetto di riesame in sede di revisione, a meno che si contesti la reale esistenza di un fatto storico nel quale è stato rinvenuto il riscontro esterno alle dichiarazioni del medesimo soggetto», (Sez. 5, Sentenza n. 5217 del 11/12/2020 Cc., dep. il 2021, De Stefano, Rv. 280335 - 01). Il ricorso, dunque, risulta complessivamente inammissibile.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa