Sentenza — n. 28047/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SANTILLO ANDREA ROBERTO nato a SESTO SAN GIOVANNI il 22/05/1969 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. L'Avv. Franco Silva con note scritte concludeva per l'accoglimento del ricorso. L'Avv. Gioacchino Scartareggia, in difesa della parte civile depositava conclusioni e nota spese.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 28047/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 1.La Corte di appello di Milano confermava la condanna del ricorrente per il reato di truffa allo stesso ascritto, consumato il 26 settembre 2015. 2.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 157 e ss. cod. proc. pen.): il reato, anche tenuto conto dei termini di sospensione, sarebbe estinto per decorso del termine di prescrizione prima della pronuncia della Corte di appello risalente al 29 gennaio 2024. 2.1. Il ricorso è fondato in quanto, tenuto conto delle sospensioni, il termine di prescrizione risulta spirato a maggio del 2023, mentre la sentenza di appello è stata pronunciata il 29 gennaio 2024.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SANTILLO ANDREA ROBERTO nato a SESTO SAN GIOVANNI il 22/05/1969 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. L'Avv. Franco Silva con note scritte concludeva per l'accoglimento del ricorso. L'Avv. Gioacchino Scartareggia, in difesa della parte civile depositava conclusioni e nota spese.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La Corte di appello di Milano confermava la condanna del ricorrente per il reato di truffa allo stesso ascritto, consumato il 26 settembre 2015. 2.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 157 e ss. cod. proc. pen.): il reato, anche tenuto conto dei termini di sospensione, sarebbe estinto per decorso del termine di prescrizione prima della pronuncia della Corte di appello risalente al 29 gennaio 2024. 2.1. Il ricorso è fondato in quanto, tenuto conto delle sospensioni, il termine di prescrizione risulta spirato a maggio del 2023, mentre la sentenza di appello è stata pronunciata il 29 gennaio 2024.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. 2.2. Le statuizioni civili devono essere confermate, non essendo stato impugnato il relativo capo della sentenza. Quanto alle spese, premesso che nell'ipotesi di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, l'imputato può comunque essere condannato al pagamento delle spese in favore della parte civile, non essendo la prescrizione indice di soccombenza (Sez. 2, n, 2891 del 28/10/2021, dep. 20222, Cimmino, Rv. 282441 - 01), nel caso in esame le stesse non si liquidano, tenuto conto della carenza di un contributo concreto della parte richiedente alla decisione di fase.
Si riafferma infatti che la disposizione di cui all'art. 541, comma 1, cod. proc. pen. presuppone che il giudice valuti la qualità della partecipazione al processo della parte civile, avendo quest'ultima l'onere di coltivare le proprie pretese fornendo un fattivo contributo alla dialettica del contraddittorio, sicché non può esservi condanna dell'imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile quando il difensore non abbia svolto alcuna attività e si sia limitato a depositare telematica mente conclusioni scritte e nota spese (tra le altre:
Sez. 5, n. 1144 del 07/11/2023, dep. 2024, D., Rv. 285598 - 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili. Nulla per le spese della parte civile Così deciso in Roma, il giorno 30 maggio