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Sentenza — n. 27825/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against detention order due to lack of novelty and procedural violations.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27825/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding the sufficiency of evidence and the appropriateness of detention measures. The defense argued that the lower court erred in applying procedural codes concerning guilt indicators and failed to properly evaluate the reliability of a key witness. The court ruled that the appeal merely reiterated points already examined and dismissed in a prior review order, violating the principle of res judicata in precautionary proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p.: Appeals against precautionary orders are inadmissible if they merely repeat arguments already examined and dismissed in a prior review order, thereby violating the principle of res judicata in precautionary proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
precautionary detention inadmissible appeal res judicata reiterative arguments procedural violation traffico aggravato di stupefacenti recidiva nell'infrazione procedimento penale pendente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p.
Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp.
Art. 273 c.p.p.
Art. 187 c.p.p.
Art. 192 c.p.p.
Art. 629 c.p.
in tema di corrispondenza tra il capo di imputazione e il contenuto della ordinanza cautelare, ed all'art. 629 cod.
Art. 416-bis.1 c.p.
(essendo stata ritenuta la gravità indiziaria in ordine a delitto estorsivo aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod.
artt. 273 cod. proc. pen
Erronea applicazione degli artt. 273 cod. proc. pen.
art. 629 cod. pen
in tema di corrispondenza tra il capo di imputazione e il contenuto della ordinanza cautelare, ed all'art. 629 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
Seconda sezione penale della Corte di legittimità, 16/05/2024
Generato dall'IA
Sentenza — n. 47339/2023 — snpen
Extraordinary appeal dismissed as it constitutes a request for a fourth merits judgment rather than a factual error.
Sentenza — n. 5837/2025 — snpen
Cassation court dismisses appeals for illegal detention of cocaine due to inadmissibility of new grounds and lack of specific appellate complaints.
Sentenza — n. 19264/2026 — snpen
Cassation court dismisses appeal against detention order due to inadmissible new arguments and lack of specific evidence for association. The court rejects the request for review of the detention measure. The appeal is dismissed because the new arguments were not raised before the lower court and the evidence for the alleged criminal association is insufficient. The court upholds the detention order based on the gravity of the charges and the lack of mitigating factors. The decision emphasizes the strict admissibility rules for cassation appeals. The court finds the detention measure justified given the serious nature of the drug trafficking charges. The appeal is rejected due to procedural violations and lack of merit in the arguments presented. The court maintains the lower court's decision on the detention order. The ruling confirms the necessity of strict adherence to procedural rules in criminal appeals. The decision reinforces the importance of raising all arguments at the appropriate stage of the proceedings.
Sentenza — n. 34835/2021 — snpen
Corte di Cassazione, Sentenza — n. 34835/2021 — snpen
Sentenza — n. 22193/2022 — snpen
Cassation court annuls detention order due to insufficient evidence linking suspect to drug association.

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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TRONCONE GIUSEPPE nato a NAPOLI il 16/11/1997 avverso l'ordinanza del 19/04/2024 del TRIBUNALE di NAPOLIletto il ricorso del difensore Avv. ANTONIO ABET; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; udito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale FLAVIA ALEMI, che riportandosi alla requisitoria in atti ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. V

RITENUTO IN FATTO

1. Troncone Giuseppe ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 19/04/2024 che, nel rigettare l'appello, ha confermato il provvedimento con cui il Gip del tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere - applicata al ricorrente in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 629 cpv., 416-bis.1 cod. pen. - con quella degli arresti domiciliari.

2. Il ricorso è affidato a tre motivi, con cui la difesa deduce: 2.1. Erronea applicazione degli artt. 273 cod. proc. pen. in punto di gravi indizi di colpevolezza in relazione agli artt. 187 e 192 cod. proc. pen. in tema di corrispondenza tra il capo di imputazione e il contenuto della ordinanza cautelare, ed all'art. 629 cod. pen. in ordine alla sussistenza di un ruolo partecipativo di Troncone Giuseppe nel traffico di tabacchi esteri, nonché in merito al concorso dello stesso con le azioni degli altri indagati presuntivamente impositivi della fornitura:

Troncone non compariva mai nell'intero periodo di monitoraggio, quello della fornitura di tabacchi, neanche sulla base del racconto di Grillo; oggetto della imputazione non era la minacciosa richiesta di pagamento della fornitura solo in parte sequestrata (non seguita da altre condotte e comunque rimasta inevasa pur a seguito di un lungo successivo monitoraggio da parte della polizia), ma la presunta imposizione della stessa, non addebitata in motivazione a Troncone Giuseppe, che non aveva mai avuto in precedenza a che fare col traffico di tabacco degli altri indagati, né era mai intervenuto per imporre forniture, contrattare i prezzi, avanzare richieste di pagamento o altro; in ogni caso, circoscrivendo l'azione addebitatagli, era solo in relazione a tale episodio (correlato alla inevasa richiesta di pagamento, non portata a termine) che avrebbe potuto essergli contestato un concorso limitato a tale azione specifica (post-factum autonomo rispetto alla imputazione), comunque privo di conseguenze ed ultimo atto dei rapporti tra Grillo e gli indagati; l'apparente fungibilità dei ruoli attribuiti a Troncone Giuseppe, oltre a rendere poco chiara la dinamica dei comportamenti concreti allo stesso ascritti, risentiva in modo evidente della contraddittorietà dell'unica fonte a suo carico; 2.2.

Violazione degli artt. 187 e 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine: alla chiamata in reità del Grillo; alla sua attendibilità; alla veste processuale al medesimo attribuita, da ricondursi, visto che Grillo era uno degli associati per delinquere nel reato di contrabbando ed era stato arrestato ben 24 ore prima del dichiarato, a quella di indagato in reato connesso (per come ritenuto dallo stesso pubblico ministero procedente), e non di testimone; all'assenza di riscontri e all'inconferenza a tali fini delle intercettazioni richiamate dall'ordinanza impugnata; 2.3.

Violazione di legge e vizio di motivazione in orine alle esigenze cautelari. La cesura attiene all'assenza di concretezza ed attualità del pericolo che il giudice del riesame - con motivazione apparente - aveva ricavato da un carico pendente annoverato dall'indagato (che è incensurato) e facendo riferimento all'estrema gravità dei fatti. Si lamenta, infine, l'assenza di motivazione sull'istanza subordinata di concessione degli arresti domiciliari anche con l'ausilio del braccialetto elettronico.

3. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, con requisitoria-memoria del 15 giugno 2024, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale ha dato atto che l'intervento di Troncone Giuseppe si è inserito nella complessiva attività posta in essere dagli altri indagati tesa ad imporre alla p.o. l'acquisto delle sigarette; infatti, nell'incontro nel corso del quale Troncone Giuseppe ha minacciato Grillo, Troncone Luigi pretendeva il pagamento della nuova fornitura, oltre a quello delle sigarette sequestrate, ed è in quel momento che si è inserita la minaccia riportata nel capo di incolpazione; non si può parlare, pertanto, di mancata corrispondenza tra l'editto accusatorio e quanto addebitato a Troncone.

La presenza del ricorrente non può ricondursi, come prospetta la difesa, ad un post factum non correlato direttamente alla presunta imposizione, in quanto anche il pagamento di quanto in parte sequestrato è del tutto continente con l'imposizione subita, in quanto volta a riaffermare la pretesa esatta dai correi e l'ingiusto profitto avuto di mira. Del resto, la circostanza che della questione dei tabacchi se ne parli anche al cospetto del ricorrente e che questi intervenga ad adiuvandum del Troncone Vitale al fine di costringere la persona offesa ad onorare il pagamento, sono elementi che non consentono di escludere - sul piano della gravità indiziaria - che il comportamento del ricorrente sia consapevolmente diretto a rafforzare le precedenti (e successive) richieste estorsive, anche se non effettuate da lui personalmente e, dunque, l'esistenza di una previa-intesa raggiunta con gli altri correi nell'originaria imposizione estorsiva ai danni del Grillo, per come contestata nel capo di imputazione che abbraccia un arco temporale che comprende anche l'episodio in oggetto («In Napoli, in data anteriore e prossima al mese di marzo 2023 fino almeno al 12.12.2023»).3.

Il secondo motivo è inammissibile in quanto reiterativo di quello già dedotto in sede di riesame, per come evidenziato dall'ordinanza impugnata che sul punto richiama anche graficamente la motivazione di quella precedentemente resa, a fronte del formarsi del cd. giudicato cautelare (il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui è stata rigettata la richiesta di riesame è stato dichiarato inammissibile con sentenza della Seconda sezione penale della Corte di legittimità del 16/05/2024). Peraltro, il Tribunale richiama il contenuto del titolo cautelare genetico in cui si esclude la necessità di riscontri alle dichiarazioni auto ed etero accusatorie del Grillo tenuto conto, in primo luogo, del compendio indiziario fornito dall'attività tecnica antecedente alla denuncia del nominato, le cui risultanze, che integrano, come è noto, la più laica delle prove, confermano appieno il contenuto di quest'ultima.

4. Il terzo motivo in ordine alle esigenze cautelari è inammissibile, poiché - a fronte della presunzione dell'adeguatezza della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'art. 275, comma 3, seconda parte, cod. proc. pen. (essendo stata ritenuta la gravità indiziaria in ordine a delitto estorsivo aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.), si reiterano - per come evidenziato dall'ordinanza impugnata - profili di censura già vagliati in sede di riesame e ritenuti infondati. Nulla, invece, si argomenta con riguardo all'elemento di novità che era stato addotto a fondamento dell'istanza di sostituzione e/o revoca della misura, ravvisato negli esiti dell'incidente probatorio a cui è stata sottoposta la p.o. e motivatamente disatteso dal Gip nel provvedimento di diniego.

E tanto a prescindere dal rilievo che il Tribunale ha confermato la persistenza delle esigenze cautelari richiamando i carichi pendenti dell'indagato per reati di lesioni e porto d'armi aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. per fatti commessi nel 2021, dunque in epoca non risalente nel tempo, nonché le modalità di commissione del reato che risultano particolarmente gravi.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).

6. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli ad