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Ordinanza — n. 27824/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging violation of law regarding plea bargain sentencing. The court ruled that such appeals are barred under specific procedural limitations. The applicant was ordered to pay costs and fines for the inadmissible filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27824/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without examining the merits of the case. The applicant, Mangiacapra Francesco, challenged a plea agreement sentencing for aggravated fraud, arguing a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim because the law strictly limits appeals against plea sentencing to specific statutory grounds, excluding general violations of law.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: Appeals against plea sentencing are inadmissible when based solely on the alleged violation of law regarding the non-existence of acquittal grounds, as the statute restricts review to explicitly listed violations.

Parole chiave

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plea bargain sentencing inadmissible appeal violation of law Code of Criminal Procedure procedural limitation acquittal grounds costs and fines abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 129 cod. proc. pen.
Con un unico motivo deduce l'inosservanza e/o l'erronea applicazione della legge penale in ordine all'art. 129 cod. proc. pen.
Art. 444 cod. proc. pen.
Mangiacapra Francesco ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza del Tribunale di Brescia del 1/03/2024 che ha applicato al ricorrente, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
Legge 23 giugno 2017 n. 103
pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.
art. 444 cod. proc. pen
Mangiacapra Francesco ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza del Tribunale di Brescia del 1/03/2024 che ha applicato al ricorrente, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Con un unico motivo deduce l'inosservanza e/o l'erronea applicazione della legge penale in ordine all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnoui
103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnoui, Rv.
Sez. 6, n. 1031 del 07/11/2019, Pierri
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGIACAPRA FRANCESCO nato a NAPOLI il 14/07/1990 avverso la sentenza del 01/03/2024 del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI ricorso trattato de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Mangiacapra Francesco ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza del Tribunale di Brescia del 1/03/2024 che ha applicato al ricorrente, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in ordine al reato di truffa aggravata in concorso, con le attenuanti generiche equivalenti, riduzione del rito e pena sospesa.

2. Con un unico motivo deduce l'inosservanza e/o l'erronea applicazione della legge penale in ordine all'art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile. La Corte di legittimità ha, infatti, affermato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnoui, Rv. 279761 - 01, Sez. 6, n. 1031 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 01).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci