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Ordinanza — n. 27821/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible because the ground cited was previously waived by the parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27821/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the specific ground of appeal regarding a mitigating circumstance had been waived by the parties. The lower court had already addressed this issue in a previous proceeding, rendering the current complaint procedurally invalid. Consequently, the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5 bis c.p.p.; Art. 599 bis c.p.p.; Art. 62 n. 4 c.p.: An appeal filed against a summary judgment is inadmissible if the grounds raised were previously waived or renounced by the parties in a prior instance.

Parole chiave

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waived appeal grounds summary procedure appeal inadmissible appeal procedural waiver mitigating circumstance rinuncia al dibattimento orale motivi di cassazione rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5 bis c.p.p.
pen., il ricorso deve essere trattato con la procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod.
Art. 599 bis c.p.p.
La Corte d'appello di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis cod.
Art. 62 n. 4 c.p.
ritenuto che il motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.
art. 599 bis cod. proc. pen
La Corte d'appello di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EBRAHEEM ZAKI FARAG ZAKI nato in Egitto il 01/05/1999 avverso la sentenza del 27/03/2024 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte d'appello di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen. rideterminava la pena inflitta nei confronti di Ebraheem Zaki Farag Zaki, in relazione ai reati di tentata rapina aggravata e lesioni personali aggravate; considerato che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con la procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.; I. ritenuto che il motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen., risulta proposto per ragioni non consentite, poiché relativo a motivo rinunciato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec