Cassation court dismisses appeal as inadmissible because the ground concerns waived responsibility reasons under Art. 129 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance sentence that reduced penalties for fraud and embezzlement, arguing a lack of reasoning regarding potential acquittal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim because the specific ground raised pertained to reasons of responsibility that the appellant had previously waived during the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5 bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal against a sentence pronounced under Art. 599-bis c.p.p. is inadmissible if the ground concerns reasons of responsibility that were waived by the accused.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVIC OLIVIERO nato a RIMINI il 09/08/1960 avverso la sentenza del 12/02/2024 della Corte d'appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d'appello di Venezia, con la sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen. rideterminava la pena inflitta nei confronti di Hudorovic Oliviero, in relazione ai reati di ricettazione, truffa e appropriazione indebita; considerato che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con la procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.; rilevato che il motivo di ricorso, con cui si lamenta il difetto di motivazione in relazione alla valutazione di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., risulta non consentito perché relativo a profilo inerente ai motivi rinunciati in punto di responsabilità dell'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis