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Sentenza — n. 27817/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals by illegal squatters against preventive seizure due to lack of concrete interest.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27817/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by illegal squatters inadmissible, ruling they lacked the necessary concrete interest to challenge the preventive seizure. The defendants argued the lower court failed to properly evaluate the proportionality of the seizure and the absence of intent, citing specific procedural code articles. The court rejected these claims because the appellants, having no legal title to the properties, could not achieve the practical result of restitution required for standing.

Regesto Legislator

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Art. 322, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 324, comma 7, cod. proc. pen.: Abstract standing under Art. 322 is insufficient for challenging preventive real measures without concrete and actual interest in the specific procedural outcome of restitution.

Parole chiave

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preventive seizure illegal squatters concrete interest procedural standing restitution of property Cassation appeal proportionality review sequestro di beni immobili

Disposizioni normative citate

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Art. 322, comma 1, cod. proc. pen.
Secondo un orientamento del tutto consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in materia di provvedimenti reali cautelari la legittimazione astratta ad impugnare, riconosciuta ai soggetti indicati dall'art. 322 cod.
Art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
Art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 322 cod. proc. pen
Secondo un orientamento del tutto consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in materia di provvedimenti reali cautelari la legittimazione astratta ad impugnare, riconosciuta ai soggetti indicati dall'art. 322 cod.
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di Luca
Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Astolfi
Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Astolfi, Rv.
Sez. 3, n. 30008 del 08/04/2016, Conte
280005; Sez. 3, n. 30008 del 08/04/2016, Conte, Rv.
Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016, P.
267336 - 01; Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016, P., Rv.
Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: STORICO ROBERTO nato a CASERTA il 25/10/1990 VARLESE CIRA nato a MADDALONI il 26/06/1990 POLITELLI MARIA nato a NAPOLI il 27/04/1973 D'ONOFRIO ANNA nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 20/02/1997 STORICO ANTONIO nato a CASERTA il 08/02/1987 GRILLO FRANCESCA nato a MARCIANISE il 06/06/1993 avverso l'ordinanza del 21/02/2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con l'ordinanza impugnata in questa sede, ha rigettato l'istanza di riesame proposta dagli odierni ricorrenti avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. presso il Tribunale di Napoli Nord in data 12 gennaio 2024, avente ad oggetto alloggi di proprietà del Comune di Caivano occupati abusivamente dai ricorrenti.

2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa degli indagati deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione agli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, 125, comma 3 e 292, comma 2, lett.

c) cod. proc. pen., per l'omessa motivazione del provvedimento in ordine al vizio genetico del provvedimento di sequestro per difetto di autonoma valutazione. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, 125, comma 3 e 292, comma 2, lett.

c) cod. proc. pen., mancando nel provvedimento impugnato alcuna valutazione in ordine al requisito della proporzionalità del sequestro adottato, in ragione della natura impeditiva del sequestro e dei diritti all'abitazione e alla salute di numerose famiglie occupanti gli immobili, pregiudicati dall'esecuzione della misura. 2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, 292, comma 2, cod. proc. pen., per l'errata valutazione del fumus commissi delicti, come risultante dal complesso dei dati fattuali che escludevano il dolo dei ricorrenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili per evidente difetto di interesse. 1.1. Secondo un orientamento del tutto consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in materia di provvedimenti reali cautelari la legittimazione astratta ad impugnare, riconosciuta ai soggetti indicati dall'art. 322 cod. proc. pen., non è da sola sufficiente per la proposizione dell'impugnazione che richiede l'interesse concreto ed attuale all'impugnazione, corrispondente al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro; ciò comporta la verifica della titolarità, da parte del soggetto che propone l'impugnazione, di un diritto reale sul bene o di una situazione soggettiva riconducibile alla categoria della detenzione qualificata, tale da consentire il riconoscimento del diritto alla restituzione (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di Luca, Rv. 281098 - 01;

Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Astolfi, Rv. 280005; Sez. 3, n. 30008 del 08/04/2016, Conte, Rv. 267336 - 01; Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016, P., Rv. 266713). Nel caso in esame, l'eventuale accoglimento dell'impugnazione proposta dagli odierni ricorrenti non consentirebbe di raggiungere il risultato pratico della restituzione degli immobili in loro favore, poiché essi non hanno alcun titolo (in quanto occupanti abusivi, o non più occupanti quegli immobili) per vantare quel diritto, né con il ricorso è stata dedotta alcuna sopravvenuta circostanza che abbia modificato tale situazione di fatto (Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545 - 01).

2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese /7 processuali e della somma di euro tremilafln favore