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Sentenza — n. 27816/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to client's express waiver and lack of interest after interim measure revoked.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27816/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the client explicitly waived the proceedings on June 17, 2024. The client argued that the interim measure under review had been revoked by the GIP on June 14, 2024, thereby eliminating the interest in obtaining a ruling from the Supreme Court. Consequently, the Court ruled that the appeal was invalid both due to the express waiver and the subsequent lack of legal interest.

Regesto Legislator

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Art. 627 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant expressly waives the proceedings or if the interest in obtaining a ruling ceases to exist before the decision is rendered, excluding the imposition of costs or fines.

Parole chiave

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cassation appeal express waiver lack of interest interim measure procedural inadmissibility funzionario pubblico scopi fiscali obblighi del funzionario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 627 cod. proc. pen.
ricorre nuovamente per cassazione Franco Albano Formoso a mezzo del difensore che deduce: 4.1 violazione ed erronea applicazione dell'art. 627 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso dovuta al sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia esclude, peraltro, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre che, in ogni caso, dell'ammenda di cui all'art. 616 cod. proc. pen. (cfr., da ultimo, Sez.
art. 627 cod. proc. pen
ricorre nuovamente per cassazione Franco Albano Formoso a mezzo del difensore che deduce: 4.1 violazione ed erronea applicazione dell'art. 627 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso dovuta al sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia esclude, peraltro, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre che, in ogni caso, dell'ammenda di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 11803 del 27.2.2020, Ramondo
(cfr., da ultimo, Sez. U, n. 11803 del 27.2.2020, Ramondo che ha richiamato, a tal proposito, Sez.
Sez. U, n. 7 del 25.6.1997, Chiappetta
Cass. SS.UU., 24.3.1995 n. 10, Meli
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Formoso Franco Albano, nato a Cervicati il 27.2.1969, contro l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 5.3.2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Paola Mastroberardino, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 26 aprile 2023 il Tribunale di Catanzaro aveva respinto l'istanza di riesame che era stata proposta nell'interesse di Franco Albano Formoso contro il provvedimento con cui il GIP aveva disposto la sua sospensione dall'esercizio delle funzioni perché gravemente indiziato del delitto di cui agli artt. 81, comma 2, 110, 319-ter, 416-bis.1 cod. pen. per avere — quale Comandante del Gruppo Tutela Entrate presso il Nucleo di Polizia economicofinanziaria di Catanzaro — asservito la sua funzione, in cambio di utilità, agli interessi privati e, in particolare, di Eugenio e Sebastiano Sgromo, titolari della Eurobitume, nell'ambito di una verifica fiscale nei modi analiticamente descritti nella imputazione provvisoria;

2. contro il provvedimento del Tribunale era stato proposto ricorso per cassazione dal difensore del Formoso che aveva dedotto tre motivi in cui aveva articolato considerazioni sia in punto di esigenze cautelari che in punto di gravità indiziaria;

3. con sentenza del 24.10.2023 la VI Sezione di questa Corte aveva annullato l'ordinanza impugnata e rinviato, per nuovo giudizio, al medesimo Tribunale di Catanzaro che, in data 5.3.2024, giudicando in sede rescindente, ha nuovamente respinto l'impugnazione del Formoso che ha condannato al pagamento delle spese processuali;

4. ricorre nuovamente per cassazione Franco Albano Formoso a mezzo del difensore che deduce: 4.1 violazione ed erronea applicazione dell'art. 627 cod. proc. pen. poiché, nonostante l'annullamento con rinvio, il Tribunale ha sostanzialmente riprodotto la motivazione che era stata cassata dalla sentenza rescindente; 4.2 mancanza e manifesta illogicità della motivazione rilevando che, nel caso di specie, non è in discussione la legittimità del provvedimento giudiziario ma la condotta dell'ufficiale di PG e la sua idoneità ad incidere sull'ordinaria sequenza procedimentale omettendo tuttavia di verificare che la decisione del PM era stata assunta attraverso un meccanismo non conforme all'ordinario svolgimento dell'iter procedimentale sottolineando che il Tribunale non poteva sottrarsi all'onere di esplorare la correlazione tra il comportamento zelante del PU ed il beneficio goduto oltre che il valore dello stesso; 4.3 mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari rilevando l'apoditticità delle argomentazioni poste dal Tribunale a fondamento della decisione che non ha considerato il tempus commissi delicti risalente al 2018, trascurato i requisiti di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione;5. la Procura Generale, nonostante la richiesta di trattazione orale, ha trasmesso una requisitoria scritta concludendo per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per rinuncia e, comunque, per sopravvenuta carenza di interesse.

1. In data 17.6.2024 il difensore del Formoso ha trasmesso una dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dal predetto ricorrente, motivata dalla circostanza secondo cui, con provvedimento del 14.6.2024, la misura interdittiva di cui si discute era stata revocata dal GIP. La rinuncia al ricorso, dunque, è stata espressamente fondata suL sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente all'ottenimento di una pronuncia da parte di questa Corte.

2. L'inammissibilità del ricorso dovuta al sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia esclude, peraltro, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre che, in ogni caso, dell'ammenda di cui all'art. 616 cod. proc. pen. (cfr., da ultimo, Sez. U, n. 11803 del 27.2.2020, Ramondo che ha richiamato, a tal proposito, Sez. U, n. 7 del 25.6.1997, Chiappetta, massimata nel senso che "qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende" e che, a sua volta, aveva fatto riferimento, sul punto, a Cass. SS.UU., 24.3.1995 n. 10, Meli).

P.Q.M.

dichiara inammissib