Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-specific grounds and manifestly unfounded arguments regarding preventive needs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the arguments regarding the lack of specific evidence for associative guilt and the inadequacy of bail measures. The appellant claimed the lower court failed to prove her awareness of illegal activities and ignored her health issues, but the Court found these grounds generic and unrelated to the specific reasoning of the trial judgment. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine for the frivolous nature of the submission.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are non-specific, merely repeating arguments already rejected by the lower court, or if the censure regarding preventive needs is manifestly unfounded and lacks logical correlation with the facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GERMANO SEBASTIANA nato a Sassari il 15/06/1977 avverso l'ordinanza del 13/3/2024 del Tribunale di Genova udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. Luigi Latini, che, dopo breve discussione, ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale .di Genova, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 13/3/2024, confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova del 3/11/2023, che applicava la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Sebastiana Germano.
2. L'indagata, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 416 cod. pen., nonché mancanza e illogicità della motivazione. Rileva che il Tribunale ha ritenuto raggiunta la soglia della gravità indiziaria con riferimento al reato associativo nonostante non siano n presenti agli atti elementi da cui poter desumere la consapevolezza da parte della ricorrente delle attività illecite perpetrate dal coindagato Salvatore Vetrano mediante le società Mondocarne e Pescado Marittima, di cui era stata semplice dipendente; che, con riferimento all'altra società, la Sarda Fish, di cui è stata amministratrice, la Germano non avrebbe avuto contezza dei fornitori iberici e portoghesi, né dei costi sostenuti dalla società, né avrebbe avuto contatti con altri presunti associati, come risulta dalle dichiarazioni rese dal coindagato Giuseppe Licata, che ha riferito di aver visto l'indagata solo due volte in nove anni; che, dunque, al più, gli elementi raccolti potrebbero giustificare un concorso di persone negli altri reati, ma certamente non l'ipotesi associativa di cui al capo 1). 2.2.
Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) cod. proc. pen., in relazione al profilo delle esigenze cautelari, nonché mancanza della motivazione. Assume che difetta il requisito dell'attualità delle esigenze di prevenzione speciale, atteso che dal 2021 non emergono elementi indicativi della prosecuzione dei contatti della odierna ricorrente con gli altri sodali, sottolineando altresì le sue gravi condizioni di salute; in secondo luogo, denuncia l'illogicità della motivazione in relazione alla scelta della misura ed alla ritenuta inadeguatezza di altre misure meno afflittive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo non è consentito, perché aspecifico, in quanto si confronta solo in apparenza con la struttura argomentativa del provvedimento impugnato, che con motivazione congrua ed immune da vizi logici ha dato conto degli elementi indiziari in base ai quali è pervenuto ad affermare la partecipazione della Germano all'associazione per delinquere di cui al capo 1). Il Tribunale del riesame, invero, ha valorizzato la circostanza per cui le due società Mondocarne e Pescado Marittima, delle quali la ricorrente è stata dipendente, erano delle vere e proprie "cartiere" e che tale circostanza era inevitabilmente evidente a chi vi prestava la propria attività lavorativa, tenuto conto che dette società si sono succedute nel corso degli anni l'una all'altra e sono state poi a loro volta seguite dalla Sarda Fish; ha poi evidenziato il ruolo sempre più attivo in seno ai sodalizio facente capo al coindagato Vetrano, da ultimo quale amministratrice della Sarda Fish, smentendo la tesi difensiva secondo la quale la ricorrente avrebbe avuto contatti solo con il Vetrano e mettendo in risalto la circostanza per cui dagli atti emerge che i) la Germano si preoccupava di riscuotere nel territorio di Siracusa e di trasferire all'altro associato Giuseppe Licata, gli assegni riferibili alle società amministrate dal Vetrano in Siracusa e che l'avere la ricorrente, quale amministratrice della Sarda Fish, stipulato un contratto di conto deposito con la Sudgel Service, l'ha portata ad avere rapporti con altre persone gravitanti intorno al Vetrano; ha, infine, sottolineato come la Germano fungesse anche da portavoce del Vetrano verso gli altri associati, riportando loro le direttive del capo.
Dunque, il provvedimento impugnato dà ampiamente conto degli elementi da cui ha desunto il pieno inserimento della ricorrente nel contesto associativo di cui trattasi e con siffatta ricostruzione il difensore non si confronta. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01;
Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 - 01). 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale del riesame ha fornito ampia ed esaustiva motivazione in punto di esigenze cautelari, ritenendo sussistenti quelle di prevenzione speciale in considerazione delle modalità articolate e collaudate della condotta criminosa, del consistente arco temporale durante la quale la stessa si è dipanata e del giudizio di negativa personalità della ricorrente, che ha desunto dalla sua ecletticità criminale, atteso che si è messa «a disposizione dell'associazione modificando il proprio ruolo a seconda delle esigenze dei sodali».
Ha fondato l'attualità sulla circostanza per cui al momento della esecuzione delle misure cautelari il sodalizio era ancora operativo e la inadeguatezza di qualsivoglia misura meno afflittiva in considerazione dell'assenza di resipiscenza o di presa di distanza dalle condotte incriminate. Trattasi di motivazione esente da vizi di manifesta illogicità, che, dunque, non è censurabile in sede di legittimità, tenuto conto che - in considerazione della peculiare natura del giudizio e dei limiti che ad esso ineriscono - è ammessa la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.
U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828 - 01), non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n.27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di Iasi, Rv. 269884 - 01).
2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas