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Ordinanza — n. 27805/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of admissibility due to waiver of grounds during plea agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27805/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant waived specific grounds during a plea agreement on sentencing. The appellant argued that the lower court failed to address potential acquittal causes, but the waiver of other appeal reasons precluded their review. Consequently, the court ruled that the procedural waiver bars any subsequent challenge to those excluded issues.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.: A waiver of appeal grounds regarding sentencing in a plea agreement creates a preclusive bar preventing the Court of Cassation from reviewing those specific issues.

Parole chiave

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plea agreement waiver of grounds preclusive effect appeal waiver procedural bar Cassation admissibility sentencing agreement revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.
Consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall'art. 599-bis cod.
Art. 602, comma 1 bis, cod. proc. pen.
Art. 589, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi e con le modalità previste dal comma 5 bis dell'art. 610 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
186 del 2000), al versamento -in favore della Cassa delle ammende- di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 1.29, cod. proc. pen.
pen., ha riformato solo quoad poenam la sentenza di condanna emessa dal primo giudice, propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo a motivo della impugnazione il deficit assoluto di motivazione e l'inosservanza della norma processuale (art. 1.29 cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
pen.), non avendo la Corte punto argomentato in ordine alla eventuale ricorrenza delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod.
Art. 599 bis, cod. proc. pen.
Consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall'art. 599-bis cod.
Art. 602, cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
pen.), non avendo la Corte punto argomentato in ordine alla eventuale ricorrenza delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19983, del 9/6/2020
pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene per la rinuncia all'impugnazione (Sez. 3, n. 19983, del 9/6/2020, Rv.
Sez. 1, n. 944, del 23/10/2019
Sez. 2, n. 22002, del 10/4/2019
278170; Sez. 2, n. 22002, del 10/4/2019, Rv.
Sez. 5, ord. n. 29243, del 4/6/2018
276102; Sez. 5, ord. n. 29243, del 4/6/2018, Rv.
Sez. 5, sent. n. 15505, del 19/3/2018
273194-01; Sez. 5, sent. n. 15505, del 19/3/2018, Rv.
Sez. 3, ord. n. 30190, del 8/3/2018
272853-01; Sez. 3, ord. n. 30190, del 8/3/2018, Rv.
Sez. 4, n. 53565 del 27/9/2017
Sez. 2, n. 50062, del 16/11/2023
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di DI GIOVANNI Salvatore, nato a Marcianise il 09/09/1967, avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 25/01/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti; IN.FATTO E IN DIRITTO 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, intervenuta a seguito di concordato in appello sulla pena, ai sensi degli artt. 599 bis e 602, comma 1. bis, cod. proc. pen., ha riformato solo quoad poenam la sentenza di condanna emessa dal primo giudice, propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo a motivo della impugnazione il deficit assoluto di motivazione e l'inosservanza della norma processuale (art. 1.29 cod. proc. pen.), non avendo la Corte punto argomentato in ordine alla eventuale ricorrenza delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen..

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi e con le modalità previste dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., per essere stato proposto fuori dei casi previsti dalla legge. 2.1. La sentenza impugnata è stata emessa dalla Corte territoriale ai sensi degli artt. 602, comma 1 bis, 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotti dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. Dispone la normativa processuale che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta, dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il Pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, una volta che l'imputato abbia rinunciato ad alcuni dei motivi d'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati e a quelli sui quali non è stato raggiunto l'accordo tra le parti; determinando, invero, la rinuncia ai motivi ed il concordato sulla pena (nei limiti della legalità della stessa) una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ritenersi non essergli devoluto (non solo in punto di affermazione di responsabilità).

Consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene per la rinuncia all'impugnazione (Sez. 3, n. 19983, del 9/6/2020, Rv. 279504;

Sez. 1, n. 944, del 23/1012019, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002, del 10/4/2019, Rv. 276102; Sez. 5, ord. n. 29243, del 4/6/2018, Rv. 273194-01; Sez. 5, sent. n. 15505, del 19/3/2018, Rv. 272853-01; Sez. 3, ord. n. 30190, del 8/3/2018, Rv. 273755- 01; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Rv. 271258) La incompatibilità costituzionale del rito, con netto sbarramento della facoltà di impugnazione è già stata ritenuta più volte _costituzionalmente compatibile (tra le più recenti, Sez. 2, n. 50062. del 16/11/2023, Rv. 285619). 2.2. Nel caso in esame sono rimasti esclusi dalla rinuncia solo i motivi di gravame afferenti al trattamento sanzionatorio, che ha però seguito l'indicazione concordataria.

La sanzione concordata tra le parti non presenta aspetti di illegalità, né come tale è stata presentata dalla difesa.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento -in favore della Cassa delle ammende- di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 giugno 2