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Ordinanza — n. 27796/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to waiver of non-sanction-related grounds under Art. 599-bis CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27796/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant effectively waived all grounds for challenge except those concerning the agreed-upon sanction treatment. The appellant argued that the Court of Appeal failed to evaluate specific defense arguments introduced in the complaint, citing violations of procedural articles. The court ruled that by invoking the special procedure of Art. 599-bis, the defendant relinquished the right to raise other distinct grounds for appeal.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: When a defendant requests the application of the institution provided for in Art. 599-bis c.p.p., they effectively waive all grounds for appeal other than those relating to the agreed-upon sanction treatment.

Parole chiave

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Art. 599-bis c.p.p. waiver of appeal grounds agreed sanction treatment inadmissible appeal procedural waiver sostituzione dei motivi modifica della sentenza abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
pen., su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
pen., su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta al predetto imputato in mesi 4 e giorni 10 di reclusione ed euro 300,00 di multa.
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Beck Peccoz Gianluca, nato a Torino il 14/7/1978 assistito e difeso dall'avv. Barbara Baroni - di fiducia avverso la sentenza in data 19/10/2023 della Corte di appello di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria ALMA; ctAlk 14.4....e. i e\I RITENUTO N FATTO 1. Con sentenza, in data 19 ottobre 2023 la Corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza in data 25 febbraio 2021 del Tribunale di Lanusei che all'esito di giudizio abbreviato aveva dichiarato Gianluca Beck Peccoz colpevole dei reati di cui agli artt. 110, 640 cod. pen. e 110, 494 cod. pen., su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta al predetto imputato in mesi 4 e giorni 10 di reclusione ed euro 300,00 di multa.

2. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il difensore dell'imputato, deducendo con motivo unico: violazione dell'art.1506, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di valutare ed analizzare le differenti argomentazioni difensive introdotte con i motivi di gravame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché l'imputato nel chiedere l'applicazione dell'istituto processuale di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen. ha di fatto rinunciato ai motivi di impugnazione diversi da quelli relativi al concordato trattamento sanzionatorio.

2. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1