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Ordinanza — n. 27795/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against plea-bargain sentencing, ruling waived issues bar further review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27795/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by three defendants inadmissible following a plea-bargain sentencing procedure. The defendants argued for a new trial regarding their mental capacity and challenged the legal qualification of their crimes. The court rejected these claims because the parties had previously waived all substantive objections to the agreement, leaving only illegal sentencing as a potential exception.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: Appeals against plea-bargain judgments are inadmissible for issues waived by the parties, except for illegal sentencing.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Plea Bargain Sentencing Inadmissible Appeal Waiver of Objections Concordato in Appello adeguamento della pena alleggerimento della pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Con sentenza in data 14 marzo 2024 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza in data 11 luglio 2023 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della medesima città, su concordi richieste delle parti ex art. 599-bis cod.
Art. 606 c.p.p.
Violazione dell'art. 606, lett.
Art. 616 c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 129 cod.
Art. 416-bis.1 c.p.
in relazione all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza in data 14 marzo 2024 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza in data 11 luglio 2023 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della medesima città, su concordi richieste delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 603 cod. proc. pen
in riferimento alla richiesta di rinnovazione dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
Violazione dell'art. 606 cod. proc. pen.
art. 192 cod. proc. pen
in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen.
art. 623 cod. proc. pen
Annullamento con rinvio ex art. 623 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, Ord. n. 50062 del 16/11/2023
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
(Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, del 2020, Rv.
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da:

1. Damiani Gennaro, nato a Napoli il giorno 12/10/1985 assistito e difeso dall'avv. Carlo Ercolino e dall'avv. Giuseppe Gallo - di fiducia 2. Djordjevic Zlatan, nato a Maddaloni il giorno 5/8/1996 assistito e difeso dall'avv. Dario Cuomo - di fiducia 3. Fiocco Umberto, nato ad Aversa il giorno 5/10/1995 assistito e difeso dall'avv. Rachele Merola - di fiducia avverso la sentenza in data 14/3/2024 della Corte di appello d Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria ALMA; 4:. ILiMZ3 JUZ (51/a Catrtk 94•11e 4e) RITENUTO N FATTO 1. Con sentenza in data 14 marzo 2024 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza in data 11 luglio 2023 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della medesima città, su concordi richieste delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. ha:

a) rideterminato la pena finale nei confronti di Gennaro Damiani in anni 4 di reclusione ed Euro 1.266,00 di multa, di Ilatan Djordjevic n anni 3, mesi 6 di reclusione ed Euro 800,00 di multa e di Umberto Fiocco in anni 1, mesi 3 e giorni 10 di reclusione;

b) revocato la dichiarazione di interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e dichiarato gli imputati interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni 5;

c) condannato Gennaro Damiani alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Fabio Lieto e Umberto Fiocco alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile Emanuele De Rosa. Gli imputati erano chiamati a rispondere di una serie di reati di concorso in rapina (Damiani - capo A), concorso in lesioni personali volantarie aggravate e violenza privata (Damiani, Djordjevic e Fiocco - capo B), concorso in rapina e tentata estorsione (Damiani e Djordjevic - capo C), concorso in lesioni personali volontarie (Damiani e Fiocco - capo D), violazione della legge sulle armi (Damiani - capo E) - estorsione e calunnia (Damiani - capi G e H).

2. Ricorrono per Cassazione avverso il predetto provvedimento i difensori degli imputati, deducendo: 2.1. per Damiani: 2.1.1. Violazione dell'art. 606, lett.

b) cod. proc. pen. stante l'inosservanza nonché l'erronea applicazione della legge processuale di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen. in riferimento alla richiesta di rinnovazione dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen. inerente la necessaria nomina di C.T.U. al fine di accertare la piena capacità di intendere e di volere al momento dei fatti del Damiani, rilevante per la valutazione delle capacità volitive del medesimo in relazione alla richiesta di definizione del procedimento nelle forme di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen. 2.1.2. Violazione dell'art. 606 cod. proc. pen. in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta esistenza di elementi da cui desumere la certa responsabilità dell'imputato in ordine ai fatti di causa. 2.2. per Djordjevic: 2.2.1.

Annullamento con rinvio ex art. 623 cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. 2.2.2. Annullamento della sentenza ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. 2.3. per Fiocco:2.3.1. Violazione di legge in quanto la Corte avrebbe dovuto contenere la pena nei minimi edittali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

i4A~ktv (4t 1. I ricorsi degli imputati sono tutti manifestamente infondati.

2. Al riguardo devesi osservare: 1 2.1. Tutti gli imputati hanno rinunciato ai motivi di appello diversi da quelli 6- relativi al trattamento sanzionatorio ed è principio consolidato che nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, salvo il caso di irrogazione di una pena illegale, posto che l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legitlimità ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 2, Ord. n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 285619) così come è inammissibile il ricorso nel quale si deduce la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, del 2020, Rv. 278170). 2.2. La C.T.U. in atti presentata nell'interesse dell'imputato Danniani non documenta che lo stesso fosse incapace di prestare il consenso al concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. Del resto, è appena il caso di rilevare:

a) che il Damiani era presente al giudizio e che la Corte di appello nulla ha rilevato circa la sua incapacità a partecipare all'accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen.

b) che è inammissibile la produzione per la prima volta di documentazione innanzi alla Corte di cassazione. 2.3. Quanto alla doglianza di cui al superiore par. 2.2.2., è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Rv. 277196).

3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, quanto a ciascuno di essi, al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremil