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Sentenza — n. 27792/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27792/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27792/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Alshkh Alì (CUI 05U4889), nato in Libia il 05/08/1996, 2) Ben Afia Walid (CUI 02M8OTF), nato in Tunisia il 18/09/1977, avverso l'ordinanza del 16/02/2024 del Tribunale di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; pvt

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 27792/2024 — snpen · Corte di Cassazione: violazione di legge per non avere il Tribunale valutato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza alla luce degli elementi nuovi dedotti dai ricorrenti.

Parole chiave

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pericolo di reiterazione permesso di dimora retroattivo ricollocamento in un istituto soggiorno ininterrotto ripristino dello statuto di rifugiato lavoro a domicilio
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Testo completo

to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da:

1) Alshkh Alì (CUI 05U4889), nato in Libia il 05/08/1996, 2) Ben Afia Walid (CUI 02M8OTF), nato in Tunisia il 18/09/1977, avverso l'ordinanza del 16/02/2024 del Tribunale di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; pvt

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Bologna, in sede cautelare, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia, emessa il 10 gennaio 2024, ha applicato ai ricorrenti, in relazione al reato di rapirla aggravata loro in concorso contestato nella imputazione provvisoria, la misura della custodia cautelare in carcere in luogo di quella del divieto di dimora nella Provincia di Reggio Emilia che era stata applicata dal primo giudice, ritenendo che la massima misura fosse l'unica adeguata a tutelare il pericolo di recidiva.

2. Ricorrono per cassazione gli indagati, a mezzo del loro comune difensore e con unico atto, deducendo:

1) violazione di legge per non avere il Tribunale valutato, quali elementi nuovi incidenti sulla valutazione di attualità delle esigenze cautelari, il contratto di lavoro del ricorrente Ben Afia e la regolarità della permanenza dei ricorrenti nel territorio italiano. Inoltre, il Tribunale non avrebbe offerto congrua motivazione idonea a superare quanto già ritenuto dal primo giudice in ordine alla adeguate2:za della meno grave misura del divieto di dimora;

2) violazione di legge per non avere il Tribunale valutato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza alla luce degli elementi nuovi dedotti dai ricorrenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Preliminarmente si evidenzia che il Collegio non ha accolto l'istanza di rinvio dell'udienza depositata dal difensore il 5 giugno 2024, tenuto conto che le ragioni a sostegno della medesima - prossima definizione del giudzio di primo grado - sono ininfluenti rispetto all'odierna valutazione. Inoltre, la richiesta di trattazione orale del procedimento, inserita nella istanza di rinvio, risulta tardiva.

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi in parte generici ed in parte non consentiti. 2.1.Quanto al primo motivo, i ricorrenti non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha ritenuto adeguata a salvaguardare l'attuale pericolo di recidiva soltanto la massima misura coercitiva, in considerazione della gravità del fatto in quanto connotato da particolare violenza contro la vittima, della condizione di vita dei ricorrenti, senza fissa dimora, dediti al consumo di alcool ed entrambi privi di attività lavorativa (non essendo probante la documentazione prodotta in tal senso da Ben Afia per le ragioni espresse a fg. 6 del provvedimento impugnato).

Infine - e con efficacia troncante rispetto alla sua posizione - il Tribunale ha rilevato che il ricorrente Alshkh aveva già violato in tempi recentissimi la misura del divieto di dimora. Con queste argomentazioni, idonee a superare ogni altra obiezione difensiva, il ricorso non si misura, dimostrando la sua genericità. 2.2. Il secondo motivo introduce un tema che non era stato devoluto al Tribunale, quello della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, dal momento che i ricorrenti non avevano impugnato il provvedimento genetico e soltanto il Pubblico ministero aveva proposto appello esclusivamente per quanto relativo alla adeguatezza della misura cautelare.

Ne consegue che il tema inerente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza era precluso e poteva, semmai, formare oggetto di nuova istanza al giudice procedente. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 13.06.2024. Il Consigliere estensore Il Presi ente Giuseppe Sgadari Sergio Itrahi L: DEPOSITATO t.N CANCELLARIA SE