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Sentenza — n. 27784/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses late appeals against asset seizure due to procedural time bar and lack of new grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27784/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by relatives of the seized individual inadmissible. The appellants argued that the seizure decree was not properly notified to their lawyers and that the properties were not legally attributable to the defendant. The court ruled that the procedural term for filing the appeal had expired based on the notification of the citation in the remand proceedings, not the eviction order. Consequently, the appeals were rejected as untimely, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 585, comma 4, cod. proc. pen.: Appeals must be filed within the statutory period calculated from the notification of the citation in remand proceedings; late filings are inadmissible, and new grounds are not accepted.

Parole chiave

Generato dall'IA
asset seizure procedural time bar inadmissible appeal notification of citation court costs and fine confisca dei beni confisca di beni restituzione di fondo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 585, comma 1, cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi - che si estende ai motivi nuovi ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod.
Art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi - che si estende ai motivi nuovi ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da:

1) Foti Davide, nato a Bronte il 31/07/1984, 2) Conti Elisa, nata a Giussano il 16/07/1981, 3) Disanti Pasquale, nato a Seregno il 28/07/1984, 4) Conti Luana, nata a Giussano il 12/12/1986, avverso il decreto del 14/11/2019 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; letta la memoria con motivi nuovi depositata dal difensore di Foti Davide e Conti Elisa, Avv. Fabiola Paccagni, con la quale si insiste nell'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato il decreto con il quale il Tribunale di Monza, in data 14 giugno 2018, aveva applicato a Conti Aldo le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e della confisca di beni mobili ed immobili ritenuti a lui riconducibili quand'anche intestati a terzi.

2. Ricorrono per cassazione, nella qualità di terzi interessati e con distinti atti, Foti Davide, Conti Elisa, Di Santi Pasquale e Conti Luana. 2.1. Foti Davide e Conti Elisa, con atto congiunto, deducono violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine all'applicazione della confisca relativamente a 2 immobili siti in Barlassina, via F. De Sanctis, a loro intestati, senza tenere conto delle allegazioni difensive volte a provare la non riconducibilità dei beni al proposto Conti Aldo e la legittimità degli acquisti effettuati dai ricorrenti, non sproporzionati alle loro capacità economiche.

In premessa, i ricorrenti evidenziano che il decreto impugnato non era stato notificato al loro difensore di fiducia, sicché la conoscenza di esso - con ciò che ne consegue sulla tempestività del ricorso - si assume intervenuta solo con la notifica, in data 5 marzo 2024, dell'ordinanza di !:;gombero degli immobili oggetto di confisca. 2.2. Disanti Pasquale e Conti Luana, con atto congiunto, deducono argomenti comuni ai primi due ricorrenti relativamente agli immobili loro intestati ed oggetto del provvedimento ablativo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili perché proposti tardivamente. La conoscenza, in capo a tutti gli odierni ricorrenti, del provvedimento di conferma della confisca impugnato in questa sede, non può farsi risalire all'ordinanza di sgombero degli immobili del 5 marzo 2014, bensì alla notifica del decreto di citazione che la Corte di appello di Milano, in data 4 marzo 2022 (con deposito 11 giugno 2022) ha emesso in sede di giudizio di rinvio della Corte di cassazione disposto con sentenza del 22 settembre 2020, su ricorso proposto da altri soggetti aventi la qualità di terzi interessati assimilabile, in quanto parenti o affini del proposto, a quella dei ricorrenti.• In quel giudizio di rinvio aveva partecipato il ricorrente Disanti Pasquale e la relativa citazione era stata notificata a tutti gli interessati, tra i quali gli altri ricorrenti diversi da Disanti Pasquale, come risulta dal testo del provvedimento in atti (fg. 4).

Dalla data delle notificazioni inerenti al giudizio di rinvio (l'ultima effettuata il 10.11.2021) o, in ogni caso, dalla data del deposito di quel decreto (1 giugno 2022) che i ricorsi non menzionano e che risulta notificata agli interessati, decorreva il termine per proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento impugnato, che risulta maturato. Solo per completezza, si osserva, comunque„ che il decreto impugnato ha offerto congrua motivazione in ordine alla riconducibilità al proposto Conti Aldo dei beni intestati ai suoi parenti ed affini odierni ricorrenti, sicché le loro doglianze ineriscono non a violazioni di legge ma a vizi della motivazione non deducibili in questa sede.

Tanto assorbe ogni altra considerazione difensiva, anche in relazione al contenuto della memoria. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi - che si estende ai motivi nuovi ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen - consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 3.06.2024. Il Consigliere estensore Il Presicf2nte Giuseppe Sgadari Sergio B Cani bru-loi'v\ DEPOSITATO IN CANC