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Ordinanza — n. 27781/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to improper grounds under Article 448 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27781/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible without formalities because it was filed on grounds not permitted by law. The appellant challenged the lower court's sentencing for robbery, assault, and snatching, arguing the reasoning was illogical regarding incriminating evidence. The court ruled that appeals against judgments can only address specific statutory issues like the defendant's will, lack of correlation, legal qualification errors, or sentencing illegality, none of which were raised here.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal against a judgment is inadmissible if it is not based on the specific grounds enumerated in Article 448, such as the expression of the defendant's will or the illegality of the penalty.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility Article 448 criminal procedure improper grounds of appeal sentencing review limitations Cassazione ordinanza risarcimento per atto illecito commisurazione della pena per rapina furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Si deve dunque dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art.
Art. 616, cod. proc. pen.
Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di GISTANO LUIGI nato a TARANTO il 02/12/1990 avverso l'ordinanza del 03/04/2024 del GIP del TRIBUNALE di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; a seguito di procedura de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza impugnata, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto ha applicato a Luigi Gistano la pena concordemente richiesta dalle parti in relazione ai reati di rapina, lesioni e furto con strappo.

2. Il suddetto imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la manifesta illogicità della motivazione «in ordine agli elementi a carico del prevenuto».

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto con motivi non consentiti. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è possibile «proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

4. Si deve dunque dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 giugno 2024 Il CsicTiere estensore Il Pe