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Ordinanza — n. 27778/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against settlement sentences for omitted penalty reasoning as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27778/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by two Moroccan nationals inadmissible, ruling that grievances regarding omitted penalty reasoning are barred when a sentence results from a party settlement. The appellants argued the penalty lacked proper justification, but the court held that such complaints do not challenge the legality of the sanction itself. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against settlement sentences are inadmissible if they concern waived grounds or omitted reasoning on the penalty's quantum, as these do not affect the legality of the imposed sanction.

Parole chiave

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settlement sentence omitted reasoning inadmissible appeal penalty quantification party agreement motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Bouchti Ayoub e Miqoi Mohcine, per il tramite del comune procuratore speciale e con separati ricorsi, impugnano la sentenza in data 04/03/2024 della Corte di appello di Genova, che ha applicato la pena concordata dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Bouchti Ayoub e Miqoi Mohcine, per il tramite del comune procuratore speciale e con separati ricorsi, impugnano la sentenza in data 04/03/2024 della Corte di appello di Genova, che ha applicato la pena concordata dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen..
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge», (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUCHTI AYOUB nato il 01/04/1998 in MAROCCO (CUI 05M35BQ) MIQOI MOHCINE nato il 03/01/1988 in MAROCCO (CUI 04HDINL) avverso la sentenza in data 04/03/2024 della CORTE DI APPELLO DI GE- NOVA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; a seguito di trattazione con procedura de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Bouchti Ayoub e Miqoi Mohcine, per il tramite del comune procuratore speciale e con separati ricorsi, impugnano la sentenza in data 04/03/2024 della Corte di appello di Genova, che ha applicato la pena concordata dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.. 1.1. Con un unico comune motivo deducono il vizio di omessa motivazione in relazione alla quantificazione della pena.

2. Ciò premesso, i ricorsi sono inammissibili perché sollevano una questione non consentita in presenza di una sentenza pronunciata a seguito di rinuncia ai motivi di ricorso. A tale riguardo, va richiamato il consolidato insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge», (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep. 13/01/2020, Rv. 278170).

I ricorrenti, nel caso in esame, deducono genericamente un vizio di omessa motivazione sulla misura di una pena che non è illegale e che è stata concordata dalle stesse parti che ora muovono la censura. Da ciò consegue che il motivo esposto con le impugnazioni non rientra tra le censure che è possibile muovere con il ricorso per cassazione presentato avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis, cod. proc. pen.. Da qui l'inammissibilità dei ricorsi.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 30/05/2024 Il Consig