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Sentenza — n. 27776/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27776/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27776/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Inosservanza degli artt. 591 e 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., per l'insussistenza della causa d'inammissibilità erroneamente rilevata dalla Corte di appello di Bologna. Il ricorrente evidenzia che l'originaria dichiarazione di assenza dell'imputato era stata revocata all'udienza del 01/03/2023, quando Saragoni compariva davanti al Tribunale per sottoporsi a esame dibattimentale. Sulla base di tale premessa, si deduce l'erronea applicazione della disposizione di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., previsto soltanto in ipotesi di sentenza pronunciata nei confronti di un imputato assente. Evidenzia che, invece, nel caso in esame, attesa la presenza dell'imputato, la norma applicabile era quella contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc., esattamente osservata dall'imputato che, insieme all'atto di appello, produceva elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione in appello.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 27776/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato. 1.1. La Corte di appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello in applicazione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., sul presupposto che la sentenza di primo grado fosse stata pronunciata nei confronti di un imputato assente. Per come correttamente osservato dal ricorrente, però, nel caso in esame la sentenza è stata pronunciata nei confronti dell'imputato presente, Infatti, dall'esame degli atti -consentito in ragione della natura processuale della questione in esame- emerge che l'imputato è comparso all'udienza del 01/03/2024 per sottoporsi ad esame dibattimentale, per come annotato nel relativo verbale.

Parole chiave

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domicilio eletto restituzione in pristino procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia permesso di dimora scaduto domicilio di una parte sentenza contumaciale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SARAGONI MAURIZIO nato il 27/02/1960 a RAVENNA avverso l'ordinanza in data 08/02/2024 della CORTE DI APPELLO DI BOLO- GNA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona della Sostituta procuratore generale ANTONIETTA PICARDI, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con restituzione degli atti alla Corte di appello di Bologna.

RITENUTO IN FATTO

Saragoni Maurizio, per il tramite del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data 08/02/2024 della Corte di appello di Bologna, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello presentato avverso la sentenza in data 06/03/2023 del Tribunale di Rimini. In particolare, l'inammissibilità è stata dichiarata per la ritenuta violazione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., sul presupposto del mancato deposito, con l'atto di appello, dello specifico mandato a impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, per come richiesto in ipotesi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata nei confronti dell'imputato assente. Deduce:

1. Inosservanza degli artt. 591 e 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., per l'insussistenza della causa d'inammissibilità erroneamente rilevata dalla Corte di appello di Bologna. Il ricorrente evidenzia che l'originaria dichiarazione di assenza dell'imputato era stata revocata all'udienza del 01/03/2023, quando Saragoni compariva davanti al Tribunale per sottoporsi a esame dibattimentale. Sulla base di tale premessa, si deduce l'erronea applicazione della disposizione di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., previsto soltanto in ipotesi di sentenza pronunciata nei confronti di un imputato assente. Evidenzia che, invece, nel caso in esame, attesa la presenza dell'imputato, la norma applicabile era quella contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc., esattamente osservata dall'imputato che, insieme all'atto di appello, produceva elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione in appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. 1.1. La Corte di appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello in applicazione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., sul presupposto che la sentenza di primo grado fosse stata pronunciata nei confronti di un imputato assente. Per come correttamente osservato dal ricorrente, però, nel caso in esame la sentenza è stata pronunciata nei confronti dell'imputato presente, Infatti, dall'esame degli atti -consentito in ragione della natura processuale della questione in esame- emerge che l'imputato è comparso all'udienza del 01/03/2024 per sottoporsi ad esame dibattimentale, per come annotato nel relativo verbale.

A tale proposito va ricordato che la comparizione in giudizio dell'imputato già dichiarato assente determina il venir meno della situazione di fatto che aveva dato luogo alla relativa declaratoria, sicché tale status viene a cessare indipendentemente dalla esistenza di un formale provvedimento di revoca. Provvedimento di revoca -in realtà- esistente nel caso di specie. Da ciò discende che il ricorrente ha fondatamente dedotto che l'inammissibilità dell'impugnazione è stata dichiarata sulla base di un presupposto processuale inesistente, atteso che la sentenza impugnata non era stata pronunciata nei confronti di un imputato assente, così non trovando applicazione l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., erroneamente applicato dalla Corte di appello di Bologna.L'ordinanza impugnata è, dunque, affetta dal vizio di cir all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e va conseguentemente annullatq, senza rinvio, con restituzione degli atti alla Corte di appello di Bologna, per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna pe