Italian court dismisses appeal against plea bargain sentence due to improper grounds for cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Bouzid Moez's appeal inadmissible because it relied on grounds not permitted by law for challenging a plea bargain sentence. The appellant argued the reasoning regarding the aggravating circumstance of using a weapon was flawed, but the court held that appeals against such sentences must address specific procedural defects like the formation of the party's will or the prosecutor's consent. Since the appeal failed to cite these required defects, the court dismissed it and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for defects in the formation of the party's will, the prosecutor's consent, or the judge's deviation from the agreement; appeals based on other grounds, such as the reasoning on aggravating circumstances, are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUZID MOEZ nato in Tunisia il 03/12/2003 avverso la sentenza del 27/02/2024 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo.
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. BOUZID MOEZ, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 27 febbraio 2024 con la quale la Corte di Appello di Milano ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 2, mesi 2, giorni 20 di reclusione ed euro 412,00 di mita in relazione al reato di rapina aggravata.
2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'uso dell'arma.
3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge. Questa Corte di Cassazione ha avuto più volte modo di rilevare che il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo se vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto a quanto concordato, motivi non dedotti nel caso di specie. Nel cd. patteggiamento della pena in appello le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 - 01).
4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22