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Ordinanza — n. 27771/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27771/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27771/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza ex art. 444 e segg. cod. proc. pen. in data 11 marzo 2024 il Giudice dell'Udienza preliminare presso il Tribunale di Avezzano applicava a Ferdinando Di Silvio la pena concordata tra le parti di mesi 8 di reclusione ed euro 2.267,00 di multa in relazione a plurimi fatti di usura (art. 644, 99 cod. pen.), riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata e ritenuto sussistente il vincolo della continuazione tra i fatti di cui al procedimento e quelli di cui alla sentenza n. 153/23 emessa dal G.u.p. dello stesso Tribunale in data 22 settembre 2023 irrevocabile a far data dal giorno 11 ottobre 2023. La pena applicata con la sentenza impugnata in questa sede va ad aggiungersi a quella di anni 2 e mesi 8 di reclusione oltre alla multa comminata con la sentenza da ultimo indicata.

Regesto Legislator

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art. 448 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 27771/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione avverso ia predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo con motivo unico: violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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remissione della pena remissione del debito riduzione della pena verdetto di colpevolezza divieto dell'arresto personale per debiti revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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art. 448 cod. proc. pen
Infatti, il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
E' pertanto inammissibile un ricorso avverso la sentenza di patteggiamento con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Di Silvio Ferdinando, nato a Tivoli il giorno 27/8/1980 rappresentato ed assistito dall'avv. Pasquale Milo - di fiducia avverso la sentenza n. 1394/2023 in data 11/3/2024 del Giudice dell'Udienza preliminare presso il Tribunale di Avezzano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria ALMA;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza ex art. 444 e segg. cod. proc. pen. in data 11 marzo 2024 il Giudice dell'Udienza preliminare presso il Tribunale di Avezzano applicava a Ferdinando Di Silvio la pena concordata tra le parti di mesi 8 di reclusione ed euro 2.267,00 di multa in relazione a plurimi fatti di usura (art. 644, 99 cod. pen.), riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata e ritenuto sussistente il vincolo della continuazione tra i fatti di cui al procedimento e quelli di cui alla sentenza n. 153/23 emessa dal G.u.p. dello stesso Tribunale in data 22 settembre 2023 irrevocabile a far data dal giorno 11 ottobre 2023. La pena applicata con la sentenza impugnata in questa sede va ad aggiungersi a quella di anni 2 e mesi 8 di reclusione oltre alla multa comminata con la sentenza da ultimo indicata.

2. Ricorre per cassazione avverso ia predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo con motivo unico: violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 530 cod. proc:. pen. Rileva la difesa dell'imputato che il Giudice doveva mandare assolto l'imputato emergendo dagli atti la non colpevolezza dello stesso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve, in via preliminare ed assorbente, rilevarsi come il ricorso risulta proposto per motivi non consentiti. Infatti, il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 50, I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, dispone che le parti possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. E' pertanto inammissibile un ricorso avverso la sentenza di patteggiamento con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/1/2018, Oboro Ceanu, rv. 272014).

2. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il Presidente Lucianoperia li DEPOCITATO IN CAOCELLARIA SECONDA SED