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Sentenza — n. 27754/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls first-instance sentence for failing to increase penalty for multiple thefts in continuation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27754/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General appealed a first-instance conviction for theft, arguing the sentence ignored the continuation of multiple distinct crimes. The court found the lower court erred by applying the minimum statutory penalty without accounting for the plurality of goods stolen. Consequently, the cassation judgment annuls the specific sentencing portion regarding the continuation of crimes and remands the case for a new penalty calculation.

Regesto Legislator

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Art. 648, comma 1 cod. pen.; Art. 593, comma 1 cod. proc. pen.: When theft involves multiple goods of distinct origin, each constitutes a separate crime requiring a cumulative penalty increase for continuation.

Parole chiave

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theft by receipt continuation of crimes sentencing guidelines multiple goods distinct provenance recidiva nell'infrazione altri reati precedenti penali rilevanti

Disposizioni normative citate

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Art. 648, comma 1 cod. pen.
Con sentenza del 11 ottobre 2023, emessa all'esito del dibattimento, H Tribunale di Catania, in composizione monocratica, riconosciuta la ricorrenza di più fatti di ricettazione (unificati sotto il vincolo della continuazione) di cui al primo comma dell'art. 648 cod.
Art. 593, comma 1 cod. proc. pen.
Avverso la sentenza di condanna, inappellabile secondo quanto dispone il testo dell'art. 593 cod.
Art. 608, comma 1 cod. proc. pen.
pen., ricorre per Cassazione (art. 608, comma 1, cod.
art. 648 cod. pen
Con sentenza del 11 ottobre 2023, emessa all'esito del dibattimento, H Tribunale di Catania, in composizione monocratica, riconosciuta la ricorrenza di più fatti di ricettazione (unificati sotto il vincolo della continuazione) di cui al primo comma dell'art. 648 cod.
art. 593 cod. proc. pen
Avverso la sentenza di condanna, inappellabile secondo quanto dispone il testo dell'art. 593 cod. proc. pen., ricorre per Cassazione (art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 11024 del 12/11/2019
In tale caso, infatti, la pluralità di beni determina una pluralità di eventi giuridici e quindi di reati che non può essere esclusa dal solo fatto che il soggetto sia stato colto nella detenzione dei distinti beni nel medesimo contesto (Sez. 2, n. 11024 del 12/11/2019, Rv.
Sez. 6, n. 1472 del 02/11/1998
Sez. 6, n. 1472 del 02/11/1998, dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso presentato dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania nel procedimento a carico di: PLATANIA Domenico, nato a Catania il 14/06/1983; avverso la sentenza del 11/10/2023 del Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 11 ottobre 2023, emessa all'esito del dibattimento, H Tribunale di Catania, in composizione monocratica, riconosciuta la ricorrenza di più fatti di ricettazione (unificati sotto il vincolo della continuazione) di cui al primo comma dell'art. 648 cod. pen., condannava l'imputato alla pena di anni due di reclusione ed euro 2000,00 di multa, oltre il pagamento delle spese processuali. Il Tribunale in motivazione nell'enunciare i criteri dosimetrici ed il calcolo della sanzione irrogata mostrava di non aver tenuto conto della contestata e non esclusa continuazione tra due distinte ipotesi di ricettazione (autocarro condotto e automezzo trasportato dall'autocarro, entrambi oggetto di distinti furti consumati in date diverse ai danni di diverse persone offese); la misura della sanzione irrogata, adagiata sul minimo edittale, esclude l'ipotesi di un aumento implicito calcolato per la continuazione tra le distinte ipotesi di ricettazione.

2. Avverso la sentenza di condanna, inappellabile secondo quanto dispone il testo dell'art. 593 cod. proc. pen., ricorre per Cassazione (art. 608, comma 1, cod. proc. pen.) il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Catania, che lamenta errata applicazione della legge penale in merito alla commisurazione della sanzione inflitta, che non tiene conto della duplicità di reati posti in continuazione in imputazione e del necessario aumento da calcolare sulla pena base irrogata per il più grave reato posto a base della piramide sanzionatoria.

3. Il ricorso "per saltum" del Procuratore Generale, proposto ai sensi dell'art. 608, comma 1, che richiama l'art. 593, comma 1, cod. proc. pen., avverso sentenza di condanna inappellabile, censura la sentenza impugnata per la manifesta violazione di legge, consistente nel non aver tenuto conto, nella irrogazione della pena, della duplicità dei delitti contestati avvinti in continuazione. 3.1. E' dunque ammissibile e fondato il ricorso, sotto il profilo della violazione di legge, per la avvenuta irrogazione di una pena che non tiene conto della duplicità di reati contestati in continuazione tra loro.

La sanzione irrogata (per il più grave dei due reati di ricettazione contestati) è pertanto monca dell'aumento da calcolare per la continuazione con il reato satellite. E' infatti principio consolidato nella esperienza giurisdizionale di questa Corte che, qualora la condotta di ricettazione si riferisca a beni che abbiano una propria autonomia e siano di diversa provenienza furtiva, deve ritenersi che i reati commessi siano tanti quanti sono i beni ricevuti. In tale caso, infatti, la pluralità di beni determina una pluralità di eventi giuridici e quindi di reati che non può essere esclusa dal solo fatto che il soggetto sia stato colto nella detenzione dei distinti beni nel medesimo contesto (Sez. 2, n. 11024 del 12/11/2019, Rv. 278514;

Sez. 6, n. 1472 del 02/11/1998, dep. 1999, Rv. 213449). Nel caso di specie, d'altro canto, appare determinante la peculiare natura dei distinti mezzi oggetto di furti commessi in date diverse, ai danni di distinte persone offese ; resta pertanto indifferente ai fini della unità o pluralità di reati il contesto unitario di accertamento dei fatti. 3.2 La decisione impugnata, fermo l'accertamento irrevocabile della responsabilità per i fatti contestati (così come qualificati ai sensi del primo comma dell'art. 648 cod. pen.), va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Catania, in diversa composizione, per la nuova commisurazione della sanzione, che tenga conto della pluralità dei reati contestati ed accertati.

4. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redi gere la motivazione della decisione in forma semplificata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aumento di pena per la continuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catania in diversa composizione. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso in Roma, nella camera di consi glio del 14 giu