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Sentenza — n. 27753/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27753/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27753/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VIDMAR FABRIZIO nato a Trieste il 27/01/1975 avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE di APPELLO di TRIESTE Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 14/11/2023 la Corte di Appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Pordenone emessa il 03/03/2020 con la quale l'imputato appellante Fabrizio Vidmar era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di appropriazione indebita, con condanna al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.

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Sentenza — n. 27753/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen. introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d. Igs. n. 150/2022, a tenore del quale, nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. L'art. 89, comma 3, d.

Parole chiave

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credito contestato allegazioni insufficientemente motivate mancato versamento dell'anticipo spese vizio di procedura ammende per infrazione procedurale impugnabilità della decisione di rinvio
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VIDMAR FABRIZIO nato a Trieste il 27/01/1975 avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE di APPELLO di TRIESTE Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 14/11/2023 la Corte di Appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Pordenone emessa il 03/03/2020 con la quale l'imputato appellante Fabrizio Vidmar era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di appropriazione indebita, con condanna al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, eccependo il vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove e all'affermazione di penale responsabilità, anche in relazione alla pronuncia risarcitoria.

3. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen. introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d. Igs. n. 150/2022, a tenore del quale, nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. L'art. 89, comma 3, d.

Igs. n. 150/2022 ha stabilito altresì che le disposizioni del già menzionato articolo trovano applicazione rispetto ad impugnazioni - come quella in esame - proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del relativo decreto, differita al 30 dicembre 2022 ex art. 6, d.l. n. 162/2022 (la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 29/02/2024). Dall'intestazione della sentenza stessa si rileva che per il giudizio di appello si è proceduto in assenza dell'imputato sì che doveva essere allegato con il ricorso per cassazione lo specifico mandato ad impugnare, formalità non adempiuta, come si rileva dall'esame del fascicolo processuale (lo stesso difensore fa riferimento al mandato agli atti del fascicolo di primo grado), con conseguente preclusione dell'esame dell'impugnazione.

4. L'inammissibilità del ricorso determina la condanna, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14/06/2024 Il Consiglier