Sentenza — n. 27739/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Reggio Calabria confermava la condanna di Salvatore Staltaro per il reato di riciclaggio di una autovettura rubata alla quale erano state apposte targhe regolari e sostituita la parte della lamiera con indicazione di un altro numero di telaio. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 178 e ss. cod. proc. pen.): l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare non sarebbe stato notificato al ricorrente; l'omessa notifica avrebbe generato una nullità assoluta. 2.1.1. Il motivo è manifestamente infondato tenuto conto che dagli atti - accessibili alla Corte, in quanto relativi a vizio processuale - risulta che l'avviso è stato notificato personalmente a Salvatore Staltaro. 2.2. Violazione di legge (art. 648-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità: non sarebbero state valutate le prove a discarico che indicherebbero l'arbitrarietà della collocazione temporale delle condotte, decisiva per l'accertamento di responsabilità; non rileverebbe la data della richiesta di reimmatricolazione assumendo decisiva rilevanza la sostituzione della lamiera con il numero di telaio. 2.2.1.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27739/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Violazione di legge (art. 648-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al difetto di prova della mancata partecipazione del ricorrente alla consumazione del furto, reato presupposto del riciclaggio, non essendo dirimente, a tal fine, la dimostrazione che il ricorrente avesse la disponibilità del bene. 2.3.1. Il motivo non è consentito in quanto proposto per la prima volta in Cassazione, con insanabile frattura della catena devolutiva e violazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: STALTARO SALVATORE nato a MELITO DI PORTO SALVO il 05/02/1987 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE di APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Reggio Calabria confermava la condanna di Salvatore Staltaro per il reato di riciclaggio di una autovettura rubata alla quale erano state apposte targhe regolari e sostituita la parte della lamiera con indicazione di un altro numero di telaio.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 178 e ss. cod. proc. pen.): l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare non sarebbe stato notificato al ricorrente; l'omessa notifica avrebbe generato una nullità assoluta. 2.1.1. Il motivo è manifestamente infondato tenuto conto che dagli atti - accessibili alla Corte, in quanto relativi a vizio processuale - risulta che l'avviso è stato notificato personalmente a Salvatore Staltaro. 2.2. Violazione di legge (art. 648-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità: non sarebbero state valutate le prove a discarico che indicherebbero l'arbitrarietà della collocazione temporale delle condotte, decisiva per l'accertamento di responsabilità; non rileverebbe la data della richiesta di reimmatricolazione assumendo decisiva rilevanza la sostituzione della lamiera con il numero di telaio. 2.2.1.
La doglianza non supercì la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. Nel caso in esame, con motivazione logica ed aderente alle emergenze processuali, la Corte di appello riteneva che la condotta dissinnulatoria fosse inequivocabilmente provata dalla richiesta di reimmatricolazione da lui effettuata, che ha consentito l'apposizione sul veicolo rubato di targhe, richieste in relazione a mezzo lecitamente posseduto, ma applicate su quello rubato per dissimularne la provenienza delittuosa (pag. 3 della sentenza impugnata).. 2.3.
Violazione di legge (art. 648-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al difetto di prova della mancata partecipazione del ricorrente alla consumazione del furto, reato presupposto del riciclaggio, non essendo dirimente, a tal fine, la dimostrazione che il ricorrente avesse la disponibilità del bene. 2.3.1. Il motivo non è consentito in quanto proposto per la prima volta in Cassazione, con insanabile frattura della catena devolutiva e violazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 30 ma