Criminal appeal dismissed as inadmissible for being filed outside the time limits for renunciation objections.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued that the lower court failed to address his responsibility regarding a renunciation, but this ground was not permitted under the specific procedural rules for appeals against sentences under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court applied the de plano procedure and rejected the claim for lack of motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against sentences under Article 599-bis must be treated de plano, and objections regarding the lack of motivation for a renunciation are inadmissible if raised outside the permitted scope.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURO FRANCESCO nato a NAPOLI il 26/02/1985 avverso la sentenza del 19/03/2024 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen. rideterminava la pena inflitta nei confronti di Turo Francesco, in relazione ai reati di rapina aggravata, porto e detenzione di arma clandestina, ricettazione; considerato che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con la procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.; ritenuto che il motivo di ricorso, con cui si lamenta il difetto di motivazione in punto di responsabilità, in quanto oggetto della rinuncia, risulta proposto al di fuori dei casi consentiti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis