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Ordinanza — n. 27397/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27397/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27397/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZA sul ricorso proposto da OUAZZI Adbessamad nato in Marocco il 3/1/1992 avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Rovigo in data 8/2/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli ; 1Z(Luzzt, k cutur 14.(4.1k fer~it

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 27397/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza in data 9/2/2023 il GUP del Tribunale di Torino, applicava ex art.444 c.p.p., nei confronti dell'odierno ricorrente, imputato di tentata rapina impropria e lesioni, la pena di anni uno, mesi dieci di reclusione oltre alla multa. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione OUAZZI Adbessamad deducendo il vizio di illogicità della motivazione in relazione alla manca concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.Il vizio denunciato non rientra tra le ipotesi per le quali è ammessa l'impugnazione della sentenza a pena patteggiata.

Parole chiave

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azione civile abbandono per lesioni personali abuso di diritto infrazione privilegiata commisurazione della pena per rapina omissione di soccorso
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da OUAZZI Adbessamad nato in Marocco il 3/1/1992 avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Rovigo in data 8/2/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli ; 1Z(Luzzt, k cutur 14.(4.1k fer~it

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza in data 9/2/2023 il GUP del Tribunale di Torino, applicava ex art.444 c.p.p., nei confronti dell'odierno ricorrente, imputato di tentata rapina impropria e lesioni, la pena di anni uno, mesi dieci di reclusione oltre alla multa. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione OUAZZI Adbessamad deducendo il vizio di illogicità della motivazione in relazione alla manca concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.Il vizio denunciato non rientra tra le ipotesi per le quali è ammessa l'impugnazione della sentenza a pena patteggiata.

Va precisato che nel caso di specie il beneficio della sospensione condizionale della pena non ha costituito oggetto dell'accordo intervenuto tra le parti e non poteva, dunque, essere concesso, posto che ove il giudicante, di sua iniziativa, sospendesse condizionalmente la pena applicata, verrebbe ad incidere sul patto negoziale sottoposto alla sua attenzione, alterando i termini della concorde richiesta ( Sez.2, n. 42973 del 13/06/2019, Rv. 277610; Sez. 4, n. 34352 del 13/05/2003, Rv. 228309). Il motivo quindi è inammissibile perché non consentito dalla nuova disciplina che regola l'impugnazione della sentenza di patteggiamento, non investendo alcuno dei punti della decisione per i quali è ammesso il ricorso per cassazione.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende . Così deciso il 17/5/2