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Sentenza — n. 27393/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding retroactive detention term in association crime due to lack of evidence of association dissolution.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27393/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the request for retroactive detention term reduction. The appellant argued that intercepted conversations proved the criminal association remained active after his arrest, yet the trial court found no evidence of dissolution based on the association's continued operational vitality. The Supreme Court affirmed that reviewing the evidentiary weight and logical argumentation of the lower court's assessment falls outside the cassation jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 297 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the relevance and credibility of evidentiary sources or the logical coherence of the lower court's reasoning regarding the interruption of the criminal association bond.

Parole chiave

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retroactive detention term criminal association bond evidentiary weight review cassation jurisdiction limits association dissolution proof affiliazione mantenimento della carcerazione preventiva criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 297 c.p.p.
309 comma 5 c.p.p., l'ordinanza del riesame risulterebbe basata sugli stessi elementi già giudicati dalla Suprema Corte inidonei a motivare il rigetto della richiesta di retrodatazione ex art. 297 co.
Art. 309 c.p.p.
Giova poi sottolineare che non sussiste alcuna violazione dell'art. 309 co.
art. 309 comma 5 c.p
Giova poi sottolineare che non sussiste alcuna violazione dell'art. 309 co.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 11603 del 11/05/2017, Sheshi
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623; Sez.
Sez. 2 n. 20806 del 5/05/2011, Rv. 250362
271623; Sez. 2 n. 20806 del 5/05/2011, Rv. 250362).
Sez. U, n. 19853 del 27/03/2002, Rv. 221393
10 c.p.p., la sanzione dell'inefficacia della misura (Sez. U, n. 19853 del 27/03/2002, Rv. 221393).
Sez. 1, n. 29036 del 06/02/2018, Rv. 273296
(Sez. 1, n. 29036 del 06/02/2018, Rv. 273296).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MEMA KLEON nato in Albania il 19/9/1985 avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Ancona in data 13/2/2024 udita la relazione del consigliere LUCIA AIELLI; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria con la quale l' avv. Maurizio Cacaci, difensore di Mema Kleon, ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 13/2/2024 il Tribunale del riesame di Ancona, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Suprema Corte con sentenza del 29/11/2023, ha rigettato l'istanza di riesame proposta da Mema Kleon avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Ancona che aveva applicato al ricorrente la misura cautelare in carcere per il delitto di cui all'art. 74 D.P.R. 309790. La sentenza rescindente, come segnalato dal Tribunale nel provvedimento impugnato, richiamava il giudice di merito ad osservare, in relazione al motivo di doglianza riguardante la retrodatazione dei termini di durata della custodia cautelare prospettata dalla difesa con riguardo alla anteriorità dei fatti di cui al delitto associativo rispetto al delitto scopo commesso il 6/1/2022 e per il quale Mema era stato arrestato, il principio di diritto secondo cui nella partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, l'arresto dell'associato elidendo la possibilità di protrarre l'attività criminale, determina l'interruzione del vincolo associativo, salvo che ricorrano elementi positivi idonei ad escludere tale dissociazione, sicché non poteva ritenersi come affermato dal GIP e dall'ordinanza del riesame poi annullata, che la retrodatazione non potesse configurasi in ragione della persistenza del vincolo associativo in ragione della permanenza del sodalizio e della mancanza di elementi di dissociazione.

Data questa indicazione l'ordinanza impugnata ha motivato in ordine alla persistenza del vincolo associativo ritenendo quindi non applicabile il meccanismo della retrodatazione per effetto della contestazione a catena. 2.Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione Mema Kleon per mezzo del difensore il quale denuncia il vizio di violazione di legge, mancanza e manifesta illogicità della motivazione avendo il Tribunale del riesame solo apparentemente osservato il dictum della sentenza rescindente poiché, secondo la difesa, una volta espunte dal materiale indiziario le conversazioni intercettate il 27/8/2021, in cui Mema e Qevani Klenis commentano l'arresto del associato Sallaku, e il 7/1/2022 in cui Qevani coadiuva il rientro in Albania della moglie del Mema all'indomani del suo arresto, che non potevano essere utilizzate perché depositate oltre il termine di cui all'art. 309 comma 5 c.p.p., l'ordinanza del riesame risulterebbe basata sugli stessi elementi già giudicati dalla Suprema Corte inidonei a motivare il rigetto della richiesta di retrodatazione ex art. 297 co. 4 c.p.p., Infatti, secondo la difesa, sostenere, come fa il Riesame, la perdurante operatività dell'associazione non varrebbe anche a dimostrare anche la persistente adesione del Mema all'associazione, successivamente al suo arresto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.In presenza di un giudizio rescissorio delimitato nel perimetro decisorio dal principio di diritto sopra ricordato, il motivo di ricorso con il quale si censura l'ordinanza del Riesame per l'illegittimità della retrodatazione non avendo il Tribunale evidenziato elementi nuovi, idonei a dimostrare il perdurante vicolo associativo anche dopo l'arresto del Mema, così da escludere il meccanismo della contestazione a catena, appare infondato. Va al proposito ricordato che, quanto al giudice del rinvio, l'ambito della sua autonomia di valutazione è naturalmente delimitato.

Detto giudice, infatti, pur restando libero di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante un'autonoma valutazione delle emergenze probatorie concernenti il punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando vincolato ad una determinata valutazione delle risultanze processuali o al compimento di una certa indagine, in precedenza omessa, di determinante rilevanza ai fini della decisione (Sez. 6, n. 19206 del 10/01/2013, Rv. 255122;

Sez. 5, n. 7567 del 24/09/2012, Rv. 254830; Sez.1, n. 7963 del 15/01/2007, Rv. 236242). Ed invero, appare evidente che gli spazi di valutazione spettanti al giudice in sede di rinvio siano inversamente proporzionali alla specificità dei princìpi di diritto e delle ulteriori statuizioni rassegnati da quello di legittimità con la sentenza di annullamento.

2. Nello specifico, in presenza di una decisione della Corte di cassazione molto puntuale nell'evidenziare l'aspetto trascurato dall'ordinanza che essa ha annullato, il Tribunale di Ancona ha compiutamente dato conto delle proprie determinazioni. In particolare ha ritenuto che il meccanismo della retrodatazione non operasse in quanto dagli atti di indagine emergeva la persistente operatività dell'associazione anche successivamente al 6/1/2022, data dell'arresto del Mema, risultando la contestazione del reato associativo "aperta" laddove l'indicazione " in corso alla data del 29/10/2022" doveva intendersi riferita al persistere dell'associazione a quella data e non alla cessazione della permanenza. Ha sottolineato poi il riesame che, dopo gli arresti, l'associazione mostrava in concreto la sua reattività e vitalità rimodulando il proprio assetto senza per questo cessare di operare ( cfr. pag. 3 dell'ordinanza impugnata).

3. Il Tribunale ha anche motivato in ordine alla persistente partecipazione del Mema al contesto associativo richiamando significative intercettazioni telefoniche successive al suo arresto da cui emergeva l'interessamento ed il sostegno fornito dal capo dell'associazione per l'assistenza legale di Mema e per aiutare la famiglia di quest'ultimo a fare rientro nel paese di origine, segnali questi indicativi del persistente rapporto di solidarietà tra gli associati ed pertinentemente ricordando anche il contegno processuale tenuto dal Mema dopo il suo arresto ( pag. 5 dell'ordinanza impugnata ), sicchè le svolte censure si risolvono nel sollecito ad una rilettura del fatto ed ad una diversa valutazione del tenore delle intercettazioni, o del significato in genere della prova indiziaria, che non competono alla Corte di legittimità, alla quale è precluso sindacare il giudizio, tipicamente di merito se (come nella specie) logicamente argomentato, sulla rilevanza e sull'attendibilità delle fonti indizianti (Sez. 1, n. 11603 del 11/05/2017, Sheshi;

Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623; Sez. 2 n. 20806 del 5/05/2011, Rv. 250362).

4. Giova poi sottolineare che non sussiste alcuna violazione dell'art. 309 co. 5 c.p.p., e comunque del diritto di difesa, posto che le informative del 18/7/2023 e del 12/1/2024, poste a base del provvedimento impugnato sono state prodotte dal P.M. in udienza, davanti al riesame, nel contraddittorio tra le parti, ma non sono state utilizzate dal GIP nell'ordinanza cautelare 'sicchè non può parlarsi di omessa o tardiva trasmissione cui consegue ex at. 309 co. 10 c.p.p., la sanzione dell'inefficacia della misura (Sez. U, n. 19853 del 27/03/2002, Rv. 221393).

Va infatti ribadito il principio secondo cui in tema di riesame delle misure cautelari personali, la perdita di efficacia dell'ordinanza, prevista dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., consegue soltanto al caso di mancato invio al tribunale di tutti gli atti trasmessi al giudice per le indagini preliminari al momento della richiesta della misura, mentre non opera quando l'omesso invio riguarda atti non trasmessi, a suo tempo, al giudice per le indagini preliminari. (Sez. 1, n. 29036 del 06/02/2018, Rv. 273296). Per quanto complessivamente esposto deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

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