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Sentenza — n. 27392/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27392/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27392/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARBIERI Nicola nato a Sondrio il 29/10/1979 avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Como in data 27/2/2024 udita la relazione del consigliere LUCIA AIELLI; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino ha chiesto il rigetto del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 648 c.p, art. 263 comma 3 c.p; Sentenza — n. 27392/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Barbieri Nicola impugna l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Como con la quale è stata dichiarata la nullità del decreto di convalida di sequestro probatorio in relazione al reato di cui all'art. 648 c.p., per difetto dei presupposti processuali e mantenuto il vincolo reale sul bene in sequestro (un autocaravan) ai sensi dell' art. 324, co. 8, c.p.p., deducendo violazione di legge processuale. Il Tribunale del riesame, dichiarata la nullità del sequestro probatorio, non avrebbe potuto mantenere il vincolo reale sul bene in sequestro, mancandone il titolo, ma avrebbe dovuto disporre la restituzione..

Parole chiave

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confisca dei proventi di reato sequestro del veicolo diritto di non autoincriminarsi ricettazione trasmissione automatica di mezzi di prova azione mobiliare

Disposizioni normative citate

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art. 648 c.p
art. 263 comma 3 c.p
In tal senso, si è affermato che l'ordinanza pronunciata ex art. 263 comma 3 c.p.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARBIERI Nicola nato a Sondrio il 29/10/1979 avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Como in data 27/2/2024 udita la relazione del consigliere LUCIA AIELLI; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Barbieri Nicola impugna l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Como con la quale è stata dichiarata la nullità del decreto di convalida di sequestro probatorio in relazione al reato di cui all'art. 648 c.p., per difetto dei presupposti processuali e mantenuto il vincolo reale sul bene in sequestro (un autocaravan) ai sensi dell' art. 324, co. 8, c.p.p., deducendo violazione di legge processuale. Il Tribunale del riesame, dichiarata la nullità del sequestro probatorio, non avrebbe potuto mantenere il vincolo reale sul bene in sequestro, mancandone il titolo, ma avrebbe dovuto disporre la restituzione..

Con il secondo motivo si contesta la sussistenza del presupposto normativo per disporre la trasmissione degli atti ex art. 324, co. 8, c.p.p., al giudice civile competente, posto che non vi era alcuna contestazione sulla titolarità del bene in capo al Barbieri. Con il terzo motivo si deduce carenza ed illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del fumus del delitto di ricettazione, non sussistendo l'elemento soggettivo del reato e cioè il fine di profitto da parte dell'indagato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso un provvedimento non impugnabile. In tal senso, si è affermato che l'ordinanza pronunciata ex art. 263 comma 3 c.p.p. dal giudice per rimettere le parti davanti al giudice civile, in quanto interlocutoria e 'ordinatoria', è strutturalmente inidonea ad incidere sui diritti delle parti, sacrificando l'una e favorendo l'altra: essa è priva di contenuto decisorio ed pertanto non è suscettibile di impugnazione (Sez. 1 ,n. n. 6769 del 03/12/2018, Rv. 274805; Sez. 2, n. 51692 del 02/11/2023, Rv. 285677).

Negli stessi termini deve ritenersi che il Tribunale del riesame, ove accerti l'esistenza di una contestazione ovvero di una controversia sulla proprietà delle cose in sequestro, è tenuto, ai sensi dell'art. 324, comma 8, cod. proc. pen., a rimettere gli atti al giudice civile del luogo, competente in primo grado, per la risoluzione della stessa, pur in mancanza della formale pendenza della lite innanzi a quest'ultimo, mantenendo il sequestro (Sez. 3, n. 19674 del 27/04/2022, Rv. 283173). Anche in questo caso, infatti, non vi è alcuna previsione codicistica che consenta di ipotizzare una qualche forma di ricorso e che in ogni caso è la funzione stessa dell'atto, che si limita a di individuare l'autorità giudiziaria competente alla soluzione di un conflitto, potenziale o in atto, a deporre in tal senso.

P.q.m. Dichiara inammissibile il ricor