Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 27391/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses request to correct factual errors in cassation judgment via material error procedure.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27391/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected a request to correct a factual error in a prior judgment regarding the extinction of the crime through withdrawal of the complaint. The defendant argued that the original ruling annulling the appeal without remittal was erroneous, while the prosecution opposed the intervention. The court ruled that the material error procedure under Article 130 of the Code of Criminal Procedure applies only to errors in the conviction, not to factual errors in acquittal or dismissal, which require a different remedy.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 130 cod. proc. pen.; Art. 625-bis cod. proc. pen.: The material error procedure for correcting judgments is limited to errors in the conviction and cannot be used to remedy factual errors in judgments of acquittal or dismissal.

Parole chiave

Generato dall'IA
material error procedure factual error correction Cassation judgment review extinction of crime withdrawal of complaint acquittal modification criminal procedure code rettificazione della decisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 130 cod. proc. pen.
Art. 625-bis cod. proc. pen.
Per tale ragione, la richiesta non può trovare ingresso in quanto il rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. può essere esperito solo dal condannato ed in suo favore ma giammai in caso di proscioglimento.
art. 625-bis cod. proc. pen
Per tale ragione, la richiesta non può trovare ingresso in quanto il rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 16102 del 27/03/2002, Chiatellino
pen., per porre rimedio ad errori di fatto contenuti in provvedimenti della Corte di cassazione, emendabili soltanto a norma dell'art.625-bis dello stesso codice che disciplina l'unico rimedio esperibile per l'eliminazione di quest'ultimo tipo di errori (Sez. U, n. 16102 del 27/03/2002, Chiatellino; Sez.
Sez. 6, n. 8337 del 27/01/2021, Solfaroli
16102 del 27/03/2002, Chiatellino; Sez. 6, n. 8337 del 27/01/2021, Solfaroli, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente SENTENZA Sulla richiesta di revoca della sentenza per errore materiale o di fatto contenuto nella sentenza della Corte di cassazione, emessa il 20 febbraio 2024, nel procedimento a carico di: Monaco Walter, nato a Caltagirone il 28/04/1981, visti gli atti, il provvedimento impugnato e la richiesta; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo il rigetto; letta la memoria depositata dal difensore dell'imputato, Avv. Alessandro Magni, con la quale è stato chiesto il rigetto della richiesta

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Deve essere preliminarnnent rilevato, in punto di diritto, che non è consentito il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, prevista dall'art.130 cod. proc. pen., per porre rimedio ad errori di fatto contenuti in provvedimenti della Corte di cassazione, emendabili soltanto a norma dell'art.625-bis dello stesso codice che disciplina l'unico rimedio esperibile per l'eliminazione di quest'ultimo tipo di errori (Sez. U, n. 16102 del 27/03/2002, Chiatellino; Sez. 6, n. 8337 del 27/01/2021, Solfaroli, Rv. 280971). La sentenza di questa Corte indicata in epigrafe aveva anhullato senza rinvio la sentenza di appello perché il reato di truffa si era estinto per remissione della querela.

La modifica di tale statuizione, attraverso una pronuncia che dichiarasse inammissibile il ricorso dell'imputato in quanto tardivo, avrebbe effetti negativi sulla posizione di questi. Per tale ragione, la richiesta non può trovare ingresso in quanto il rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. può essere esperito solo dal condannato ed in suo favore ma giammai in caso di proscioglimento.

P.Q.M.

Dichiara non luogo a provvedere. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 08.05.2024. Il Consigliere estensore Il Presid nte Giuseppe Sgadari Sergio B trani DEPOSITATO IN *CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENA