Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 27387/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27387/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27387/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

La Corte di appello di Reggio Calabria - Sezione per le misure di prevenzione, con la sentenza impugnata, in riforma del decreto emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 20 aprile 2022 e in accoglimento dell'istanza proposta da Maria Grazia Messina, ha revocato la confisca di prevenzione in relazione ai beni ivi meglio specificati, intestati alla suddetta ricorrente.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 27387/2024 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello di Reggio Calabria - Sezione per le misure di prevenzione, con la sentenza impugnata, in riforma del decreto emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 20 aprile 2022 e in accoglimento dell'istanza proposta da Maria Grazia Messina, ha revocato la confisca di prevenzione in relazione ai beni ivi meglio specificati, intestati alla suddetta ricorrente.

Parole chiave

Generato dall'IA
revoca della moratoria concordataria revoca del trasferimento patrimoniale confisca dei beni rinuncia all'eredità perenzione dell'istanza di revisione decadenza dal diritto di regresso
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di MESSINA MARIA GRAZIA nato a ROSARNO il 29/07/1942 46‘...$ avverso il decreto del 23/06/2023 della CORTED APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; lette le richieste del PG FRANCESCA CERONI, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Reggio Calabria - Sezione per le misure di prevenzione, con la sentenza impugnata, in riforma del decreto emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 20 aprile 2022 e in accoglimento dell'istanza proposta da Maria Grazia Messina, ha revocato la confisca di prevenzione in relazione ai beni ivi meglio specificati, intestati alla suddetta ricorrente.

2. Ricorre per cassazione Maria Grazia Messina, a mezzo del proprio difensore, deducendo la violazione dell'art. 10, digs. 6 settembre 2011, n. 159. In particolare, lamenta la ricorrente che l'originario thema decidendum dell'istanza di revoca presentata il 13 novembre 2019 (poi riqualificata come revocazione, ai sensi dell'art. 7, I. 27 dicembre 1956, n. 1423), era stato esteso, con memoria depositata prima dell'udienza davanti al Tribunale del 2 marzo 2022, anche ai beni entrati nel patrimonio successivamente al 2005, sulla base di un profilo di contrasto tra giudicati ulteriore rispetto a quanto già dedotto, tenuto conto della riscontrata indisponibilità in capo a Messina dei cespiti intestati alle figlie. In ordine a questa specifica richiesta, né i giudici di primo grado, né quelli di appello (nonostante specifico motivo di gravame), avevano mai provveduto. Sussisterebbe, dunque, sul punto, non potendosi ritenere implicitamente disattesa la doglianza, una carenza addirittura grafica della motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile. L'atto introduttivo del presente procedimento era diretto a richiedere la revoca «dei beni acquisiti al patrimonio della Messina Maria Grazia fino alla data del 31 dicembre 2004 con conseguente restituzione alla legittima proprietaria». Successivamente, con la «memoria difensiva udienza del 02.03.2022», allegata anche al ricorso di legittimità, la parte ha ulteriormente richiesto «la revoca della confisca dei beni indicati nell'istanza introduttiva di tale giudizio e di quelli, ulteriori, indicati nella presente memoria» (p. 10).

La Corte di appello, del tutto correttamente, a p. 10, ha chiarito che «l'istanza di revocazione [...] va accolta in relazione ai diritti sui beni per i quali è stata formulata con la richiesta depositata il 13.11.2019», ovvero gli unici per i quali risultava ritualmente (cioè tempestivamente) adito il Tribunale. L'analisi delle ulteriori richieste risultava, con ogni evidenza, impedita dalla preclusione processuale conseguente alla cristallizzazione del petitum, non modificabile a discrezione della parte nel corso del giudizio di prevenzione ormai incardinato.

Le richieste indeducibili sono state dunque implicitamente ma chiaramente disattese. I profili di censura risultano dunque manifestamente infondati.

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle