Cassation appeal dismissed for reiterating appellate grievances regarding evidence sufficiency in a money laundering conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Tinnirello's appeal inadmissible because it merely reiterated grievances already adequately addressed by the appellate court. Tinnirello argued that the lower courts failed to consider specific evidence proving he was the original thief rather than just the launderer. The court rejected this, noting the defense raised these points only in the appeal act and failed to provide new confessional statements or rebut the recorded conversation showing a joint agreement to obscure the theft's origin.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reiterates grievances already adequately resolved by the second instance, and the defense's failure to present new confessional evidence or rebut contradictory recorded statements precludes a legal requalification of the crime.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TINNIRELLO Giovanni nato a Palermo il 15/11/1984 avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 7/11/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione del consigliere Lucia Aielli; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Pietro Molino ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 7/11/2023 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Palermo che aveva condannato l'odierno ricorrente alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di riciclaggio di un'autovettura.
2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione Tinnirello Giovanni, per mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza in ragione del seguente motivo: violazione di legge e illogicità manifesta della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, non avendo il giudice di merito tenuto conto degli elementi di prova ( dichiarazioni del teste Fiorenti e conversazione registrata) dai quali si evinceva che autore del delitto presupposto era proprio il ricorrente di tal che sarebbe inconfigurabile, a suo carico, il delitto di riciclaggio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso inammissibile perché proposto per motivo che reitera doglianze prospettate in appello adeguatamente superate dal giudice di secondo grado.
2. Nella sentenza impugnata non è ravvisabile alcuna violazione di legge né sussistono i denunciati vizi della motivazione.
3. Il ricorrente ha, in larga parte riproposto, anche testualmente, i motivi di appello, disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, in esito ad una incensurabile ricostruzione del fatto operata da entrambi i giudici di merito, peraltro sulla base di alcune pacifiche e non contestate circostanze. 3.1. In particolare la Corte d'appello ha evidenziato come la prospettazione difensiva circa la disponibilità del mezzo da parte di Tinnirello per essere egli l'autore del furto, non potesse trovare accoglimento perché affidata solo alle dichiarazioni del Fiorenti, concorrente nel delitto di riciclaggio, nel tentativo di addossare al Tinnirello la responsabilità esclusiva del delitto laddove invece dalla conversazione registrata emergeva l'accordo dei due nell'esecuzione di operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza furtiva dell'auto mentre l'imputato non ha reso dichiarazioni confessorie in ordine al fatto avere posto in essere il furto del mezzo, circostanza prospettata dal difensore, in limine, con l'atto di appello.
Ebbene detta generica deduzione svolta dal difensore solo con l'atto di appello non è idonea per riconoscere la richiesta riqualificazione, considerato che il giudice di merito,con apprezzamento insindacabile in sede di legittimità, può contrapporre, ai fini della qualificazione giuridica del fatto come ricettazione ( lo stesso vale per il riciclaggio) (e non come furto), l'assenza di indicazioni sul punto da parte dell'imputato» (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe , n.m. ; Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Rv. 285313) p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de