Sentenza — n. 27367/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da DI FRAIA STEFANO nato a Napoli il 26 dicembre 1984 avverso la sentenza resa il 12 luglio 2023 dalla Corte didhsise di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. sentite le conclusioni degli avv. Gandolfo Geraci e Antonio Del Vecchio che hanno insistito nei motivi di ricorso, censurando le considerazioni della pubblica accusa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416 bis cod.pen, art. 603 cod.proc.pen, art. 606 c.p, art. 110 cod.pen, art. 69 cod.pen; Sentenza — n. 27367/2024 — snpen · Corte di Cassazione: E' invece realistico pensare che Pettirosso abbia errato nell'attribuire le condotte a Di Fraia, allorquando ha operato il suo riconoscimento, anche in ragione della possibile attività di pressione e condizionamento esercitata dai carabinieri, che presenziarono alla individuazione. 2.4 Violazione dell'articolo 63 terzo comma cod.pen., poiché la Corte territoriale nel computare la pena ha applicato prima la riduzione per le circostanze attenuanti generiche e successivamente l'aumento per la circostanza aggravante prevista dall'articolo 416 bis.1 codice penale, così determinando un trattamento sanzionatorio più elevato rispetto a quello che sarebbe conseguito all'esito della corretta applicazione della norma sugli aumenti e sulle riduzioni di pena.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da DI FRAIA STEFANO nato a Napoli il 26 dicembre 1984 avverso la sentenza resa il 12 luglio 2023 dalla Corte didhsise di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. sentite le conclusioni degli avv. Gandolfo Geraci e Antonio Del Vecchio che hanno insistito nei motivi di ricorso, censurando le considerazioni della pubblica accusa.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Assise di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza resa il 23 marzo 2022 dalla Corte di assise di Napoli, per quel che qui rileva, ha confermato la responsabilità di Stefano Di Fraia in ordine al concorso nel delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione aggravato ex art. 416 bis cod.pen., determinando la pena inflitta previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Si addebita all'imputato di avere partecipato all'esecuzione del sequestro a scopo di estorsione di Stefano Pettirosso che, dopo essere stato prelevato con la forza e sotto la minaccia di una pistola . mentre era alla guida della sua autovettura , che veniva bloccata da un gruppo di persone a bordo di diversi ciclomotori, veniva trattenuto e rilasciato dietro pagamento della somma di 40.000 C in contanti, condotta consumata a Napoli il 13 Febbraio 2020 .
La Corte di appello condivideva la ricostruzione dei giudici di primo grado e riteneva pienamente attendibile il narrato della persona offesa Pettirosso, secondo il quale Di Fraia aveva preso parte a tutte le fasi nelle quali si era articolato il sequestro, sia in occasione dell'aggancio della vittima, che poi nei due luoghi in cui era stata trasferita, la villetta di Chiaiano e la Torre Bianca di Scampia; a giudizio della Corte di merito il racconto della persona offesa aveva, inoltre trovato riscontro nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Pancia, il quale aveva riferito della partecipazione del Di Fraia alla fase del sequestro che si svolse presso la villetta di Chiaiano; e del collaboratore Roselli Salvatore, il quale confermava, sia pure de relato, per avere appreso tale circostanza dal coimputato Caldore durante la comune detenzione, la presenza del Di Fraia in cui veniva trattenuto l'ostaggio, a Scampia fornendo ulteriore riscontro alla versione offerta dalla persona offesa. 2.Avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato Di Fraia deducendo : 2.1 Vizio di motivazione in relazione alla prima fase di avvio del sequestro per travisamento della prova e motivazione apparente poiché la Corte di merito ha condiviso la ricostruzione del fatto offerta dal Pettirosso, svalutando i contributi del collaboratore Pancia e del teste escusso ex art. 603 cod.proc.pen.
Carmine Sorriento, elementi invece che hanno fornito una versione degli accadimenti incompatibile con quella accolta dalla Corte. Ed infatti, accogliendo la richiesta difensiva di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, la Corte di appello ha ammesso la testimonianza di Carmine Sorriento e disposto l'escussione di Roselli Salvatore, imputato divenuto nelle more collaboratore di giustizia; da detti elementi emerge che Pettirosso venne condotto presso la villetta di Chiaiano ad opera di Carmine Sorriento, il quale ha dichiarato di essere stato presente in occasione del prelievo e di essere stato costretto ad accompagnare il Pettirosso alla villetta di Chiaiano, lasciandolo nelle mani dei sequestratori.
La persona offesa, a questo punto, ha dovuto ammettere che la fase introduttiva del sequestro si svolse in prossimità del negozio di Volpicelli Vincenzo alla presenza di Carmine Sorriento, come confermato da quest'ultimo e dal collaboratore Pancia, e ha sostenuto di avere inizialmente voluto evitare il coinvolgimento dell'amico, fornendo una diversa versione dei fatti che lo escludeva. Il ricorrente valorizza le dichiarazioni dell'imputato di reato connesso Roselli il quale ha riferito di avere appreso dal Caldore che Di Fraia non era presente nella prima fase del sequestro.
Questa ricostruzione secondo la Corte di merito non esclude e non risulta incompatibile con il racconto della persona offesa secondo cui uno dei sequestratori a bordo del suo ciclomotore, identificato in Di Fraia gli aveva domandato se fosse il figlio di Lelluccio Manella, soprannome del Pettirosso, ma si colloca in una fase temporale precedente.Ma l'insanabile contraddizione tra la versione resa dal teste Carmine Sorrento e quella resa dalla persona offesa avrebbe imposto di riconsiderare il giudizio di attendibilità nei confronti del Pettirosso, mentre la Corte di merito si produce in argomentazioni congetturali e travisanti, osservando che tale elemento non inficia il giudizio di attendibilità della persona offesa e che il contrasto non involge la posizione del Di Fraia, la cui partecipazione alla vicenda non è compromessa dalle modalità con cui fu effettuato il prelievo del denaro contante o si realizzò l'accompagnamento del Pettirosso alla villetta di Chiaiano.
Così facendo il collegio incorre in manifesta contraddizione poiché non si confronta correttamente con il novum costituito dalle dichiarazioni di Sorriento e del Roselli, sovrapponibili a quelle del Pancia. Osserva il ricorrente che, eliminando quel segmento di condotta addebitato al Di Fraia in occasione dell'avvio del sequestro, così come raccontato dal Pettirosso, verrebbe meno l'apporto concorsuale del ricorrente al sequestro poiché non emerge alcun concreto apporto e un qualsivoglia contributo da questi posto in essere nel corso dell'esecuzione del sequestro.
Rileva inoltre che la persona offesa nella denuncia descrive con dovizia di particolari le fasi del sequestro, ma attribuisce la domanda che avrebbe dato avvio al esecuzione del delitto alla medesima persona che poi fece ritorno nella villetta di Chiaiano, avvisando i correi che la madre del sequestrato voleva allertare le Forze dell'Ordine ed ancora colui che era tornato con il denaro provento del reato , così incorrendo in evidente confusione sui ruoli assunti e poi attribuiti ad altri soggetti. Osserva infine che anche se Di Fraia è stato riconosciuto dalla persona offesa non potrebbe a questo punto escludersi che la sua presenza alla villetta fosse del tutto casuale e non idonea ad attribuirgli alcun ruolo attivo nell'esecuzione del sequestro tale da giustificare la sua responsabilità concorsuale. 2.2 Vizio di motivazione in ordine all'individuazione del ruolo del ricorrente nella seconda fase del sequestro, coincidente con la permanenza dell'ostaggio presso la villetta di Chiaiano, in attesa che il padre versasse il denaro richiesto, e prima che venisse trasferito alla volta di Scampia Torrebianca, per sottrarsi all'eventuale intervento delle Forze dell'Ordine.
In merito a questa fase la ricostruzione offerta dalla persona offesa risulta ampiamente riscontrata dalle propalazioni del Pancia, collaborante di elevata affidabilità. Secondo la Corte di appello sia il collaboratore Pancia Emanuele, sia la persona offesa hanno riferito che Di Fraia Stefano era presente anche nelle ulteriori fasi del sequestro, sia al momento della permanenza dell'ostaggio nella villa, sia in occasione del trasporto di quest'ultimo verso il garage di Scampia. Il ricorrente lamenta l'apparenza della motivazione resa nella sentenza impugnata che si risolve nella convergenza tra la dichiarazione del Pettirosso e quella del Pancia, che concordano nel dichiarare presente il Di Fraia presso la villetta, ma non dimostra la sua consapevole partecipazione all'esecuzione del delitto.
Osserva inoltre il ricorrente che Pancia racconta di aver visto che Di Fraia andava e veniva, allontanandosi ripetutamente alla volta di Miano per poi tornare sul luogo dove veniva tenuto in custodia il sequestrato, e attribuisce carattere di certezza a quella che è una mera supposizione del collaboratore Pancia, secondo cui il Di Fraia svolgeva il. ruolo di tramite tra Pecorelli e Cifrone, esponenti apicali di gruppi organizzati dediti al crimine operanti sul territorio; così facendo incorre nel vizio di travisamento della prova poiché attribuisce carattere di certezza ad una mera supposizione del collaboratore.
Di contro, depurate da questo elemento congetturale, le dichiarazioni del Pancia non appaiono idonee a dimostrare la partecipazione del Di Fraia al sequestro, poiché proprio questo suo periodico allontanamento dai luoghi dimostra il suo sostanziale disinteresse e un atteggiamento di mera connivenza, insufficiente ad integrare il concorso nel reato. Osserva poi il ricorrente che riguardo alla terza fase del sequestro, costituita dal trasferimento dell'ostaggio dalla villetta di Chiaiano alla volta della Torre Bianca di Scampia, il narrato del collaboratore Pancia risulta divergente da quello del Pettirosso:
Pancia racconta di avere percepito la partenza dell'ostaggio accompagnato dal Caldore e riferisce di non aver visto altro poiché non si era recato a Scampia. Pettirosso invece afferma che fu Di Fraia a condurlo con il suo motociclo presso la Torre Bianca. La Corte, pur registrando il contrasto tra queste due dichiarazioni le ha ritenute compatibili in quanto Pancia non avrebbe percepito il cambio di ciclomotore, nonostante l'operazione fosse avvenuta nella immediatezza della partenza, come riferito dal Pettirosso, e non avrebbe osservato colui che accompagnava l'ostaggio, ma questa argomentazione comporta una travisamento congetturale poiché tale cambio è avvenuto in un momento in cui Pancia era ancora presente e afferma di avere percorso con il corteo dei rapitori un tratto di strada in comune.
Inoltre Pancia dichiara che quando fu effettuato il trasferimento dell'ostaggio, Di Fraia era già andato. Lamenta inoltre il ricorrente che la Corte ha cercato di sminuire il risultato della consulenza tecnica di parte da cui emerge che il cellulare del Di Fraia alle 18:40 si trovava in un luogo diverso da quello nel quale era trattenuto l'ostaggio. Al fine di superare questo insanabile contrasto, la Corte ricorre ad argomentazioni apodittiche e infondate, affermando la compatibilità della cella agganciata al telefono del Di Fraia con il luogo in cui si trovava l'ostaggio. 2.3 Vizio di motivazione in relazione alla terza fase del sequestro, consistente nella permanenza dell'ostaggio presso la Torre bianca in Scampia sino alla sua liberazione, e travisamento della prova in ordine alle dichiarazioni del Roselli e alla condotta attribuita al ricorrente.
Secondo il racconto del Pettirosso fu Di Fraia a trasferirlo alla Torre Bianca di Scampia a bordo del suo ciclomotore e, ivi giunto, assunse un atteggiamento intimidatorio esponendo le pistole sul tavolo, salvo poi allontanarsi dalla scena del delitto su ordine del Caldore. La narrazione del Roselli tuttavia smentisce tale ricostruzione in quanto Di Fraia sarebbe sopraggiunto successivamente ed era estraneo al sequestro in atto. La Corte ha svalutato e travisato le dichiarazioni del collaboratore Roselli Salvatore e, non tenendo conto del tenore delle nuove informazioni probatorie, ed è incorsa in una motivazione illogica ed apparente.
Ed infatti, svalutando il contributo dichiarativo di Roselli che aveva escluso la partecipazione del Di Fraia al sequestro, ha ritenuto di estrarre dal verbale l'informazione secondo cui Di Fraia e Cifrone sarebbero giunti sul luogo del sequestro unitamente a Costantino Raia. La dimostrazione del concorso Di Fraia alla terza fase del sequestro è affidata a questo ragionamento: Di Fraia sopraggiunge unitamente a Raja e Cifrone presso la Torre Bianca e poiché Raia minaccia l'ostaggio con un accendino, Di Fraia non poteva che essere un concorrente.
Questo dato è travisato nella parte in cui, non tenendo conto dei tre puntini sospensivi indicativi di una pausa rispetto al concetto che il dichiarante stava esprimendo, non coglie che questi stava descrivendo due azioni fra loro scollegate: la prima riferita a Costantino Raia, l'altra relativa al sopraggiungere del Di Fraia unitamente a Cifrone. La Corte quindi afferma che l'essere sopraggiunto sulla scena del delitto unitamente al Raia conclama la pienezza del concorso del ricorrente, ma il Roselli a specifica domanda ha chiarito che Raia era sopraggiunto a piedi, mentre Cifrone e Di Fraia erano giunti a bordo di un motociclo.
Roselli aveva inoltre dichiarato, riscontrato in ciò dal Pancia, che all'atto dell'accordo intervenuto tra gli Amato Pagano e gli Stabile si era convenuto di sottoporre ad estorsione di usurai della zona opzione strategica di cui il sequestro costituiva la evoluzione. Il collaboratore inoltre riferisce che i Cifrone, di cui Di Fraia sarebbe un affiliato, erano amici degli Amato Pagano, ma estranei all'accordo sull'estorsione , al quale non avevano preso parte. Osserva il ricorrente che il teste Pettirosso è incorso in numerose incertezze in ordine alla identificazione del Di Fraia e le sue dichiarazioni hanno subito un'evoluzione sospetta che non è stata adeguatamente valutata dalla Corte di merito, che ha reso una motivazione contraddittoria sul punto.
E' invece realistico pensare che Pettirosso abbia errato nell'attribuire le condotte a Di Fraia, allorquando ha operato il suo riconoscimento, anche in ragione della possibile attività di pressione e condizionamento esercitata dai carabinieri, che presenziarono alla individuazione. 2.4 Violazione dell'articolo 63 terzo comma cod.pen., poiché la Corte territoriale nel computare la pena ha applicato prima la riduzione per le circostanze attenuanti generiche e successivamente l'aumento per la circostanza aggravante prevista dall'articolo 416 bis.1 codice penale, così determinando un trattamento sanzionatorio più elevato rispetto a quello che sarebbe conseguito all'esito della corretta applicazione della norma sugli aumenti e sulle riduzioni di pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Soltanto il quarto motivo di ricorso, relativo alla determinazione del trattamento sanzionatorio è fondato.
2. I primi tre motivi, relativi alla affermazione di responsabilità dell'imputato si appuntano sull'attendibilità della persona offesa e devono ritenersi inammissibili poiché, pur deducendo formalmente vizi della motivazione, anche nella forma del travisamento della prova, nella sostanza invocano una ricostruzione, alternativa del compendio probatorio che è stata oggetto da parte dei giudici di merito di una valutazione approfondita e scrupolosa, in forza di argomentazioni non manifestamente illogiche o contraddittorie. Deve essere ricordato che non è ammissibile un ricorso che, anziché individuare vizi di legittimità nel provvedimento impugnato, esibisca direttamente alla Corte di cassazione elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errata valutazione probatoria.
La Corte di cassazione non ha il compito di trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, e pertanto non si può addentrare nell'esame del contenuto documentale delle stesse, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato e, tanto meno, se contenute in un atto di parte. In questa sede è infatti l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato che è sottoposta al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (cfr.
Cass. sez. 6, 13129/2008, Napolitano; Sez. 6, n. 40609/2008, Rv. 241214, Ciavarella). L'inammissibilità di un siffatto ricorso deriva sia dai chiarissimi limiti che il legislatore ha posto al sindacato di legittimità nell'art. 606 c.p.p. sia dalla necessità di non compromettere ruolo e funzione della Corte stessa la quale, più che essere chiamata a verificare la legittimità della decisione impugnata, finirebbe con il trovarsi inevitabilmente esposta ad una diretta ed immediata conoscenza degli atti processuali con il rischio di sovrapporre illegittimamente la propria valutazione a quella di competenza del giudice di merito (Sez. 6, Sentenza n. 28703 del 20/04/2012 cit.).
L'assunto difensivo, che viene articolato nei primi tre motivi di ricorso, in relazione alle tre diverse fasi in cui si è sviluppata la condotta illecita, muove, oltretutto, da una interpretazione parziale e parcellizzata del compendio probatorio e delle diverse prove dichiarative, che elude la necessità di effettuare una valutazione complessiva del compendio assunto e di valutare le diverse fonti nel rispetto dei criteri di legge. E' opportuno ricordare in questa sede che in tema di testimonianza, le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto e, qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione. (Sez. 5 - , Sentenza n. 21135 del 26/03/2019 Ud. (dep. 15/05/2019 ) Rv. 275312 - 01); inoltre, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità. (Sez. 4 - , Sentenza n. 10153 del 11/02/2020 Ud. (dep. 16/03/2020 ) Rv. 278609 - 01), mentre integra il vizio di mancanza della motivazione, l'omessa valutazione nella sentenza impugnata delle allegazioni difensive in astratto idonee ad incidere sulla valutazione di attendibilità della testimonianza della persona offesa. (Sez. 2, Sentenza n. 10758 del 29/01/2015 Ud. (dep. 13/03/2015 ) Rv. 263129 - 01) Non va poi trascurato che le dichiarazioni della persona offesa, ritenuta nella sentenza pienamente attendibile perché coerente e costante nel suo narrato e puntuale nel ricordare i dettagli della vicenda, assumono una rilevanza probatoria di gran lunga superiore alle dichiarazioni rese de relato da un soggetto, Roselli, che sostiene di non avere preso parte alle fasi principali del sequestro e di avere appreso le notizie riportate da altro coimputato, considerato peraltro che il suo grado di attendibilità non è ancora stato oggetto di valutazione in altri procedimenti o con sentenze definitive.
La Corte da pagina 17 della sentenza impugnata ha reso esaustiva e scrupolosa motivazione in ordine all'elevato grado di attendibilità del teste persona offesa, ripercorrendo le sue dichiarazioni in relazione alle diverse fasi in cui si è svolto il suo sequestro, e valorizzando gli innumerevoli riscontri emersi negli accertamenti di Pg. e nelle altre prove dichiarative, unitamente all'atteggiamento determinato ed autonomo assunto quando ha ritenuto altri soggetti indicatigli dalla P.G. estranei al sequestro; ha escluso una sospetta evoluzione nel racconto della persona offesa, il quale ha lealmente ammesso nel corso della sua deposizione, la presenza di Sorriento Carmine, che aveva inizialmente evitato di coinvolgere; ha richiamato il tenore di alcune intercettazioni tra i membri della famiglia Pettirosso, da cui emerge conferma della genuinità delle accuse formulate e dei riconoscimenti operati dal teste.
Dopo avere ricordato che le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare il giudizio di colpevolezza, ha comunque sottolineato la sostanziale sovrapponibilità tra il narrato della persona offesa e quello del collaboratore di giustizia Emanuele Pancia, già intraneo al clan Stabile, il quale, pur non essendo sicuro della presenza del Di Fraia nella prima fase del rapimento, ha con assoluta certezza riferito della sua partecipazione al sequestro e della sua presenza alla fase successiva compiutasi nella villetta di Chiaiano. La Corte di merito, inoltre, non si è sottratta all'onere di rivalutare il compendio probatorio alla luce delle nuove acquisizioni intervenute in appello e non è incorsa in alcun travisamento della prova, che ricorre quando viene ritenuto esistente un dato probatorio che non sussiste o al contrario viene negato un elemento di fatto certo.
Con argomentazioni non manifestamente illogiche o contradditorie, ha affrontato e superato tutte le questioni dedotte dalla difesa e reiterate con i motivi di ricorso e ha risolto le apparenti e marginali discrasie tra le diverse fonti dichiarative , valorizzando la loro diversa attendibilità e individuando il nucleo centrale e concorde del compendio probatorio, da cui emerge la costante presenza del Di Fraia a tutte le fasi del sequestro, dato probatorio dirimente che smentisce l'assunto difensivo secondo cui la sua presenza sarebbe stata causale e occasionale e comunque inidonea a fornire un effettivo contributo all'esecuzione del reato.
Basti al riguardo rilevare che secondo Pettirosso, il Di Fraia diede l'avvio al sequestro chiedendogli se fosse il figlio di Lelluccio Manella e lo accompagnò a bordo del ciclomotore nella sua disponibilità dalla villetta di Chiaiano alla Torre Bianca di Scampia, dove lo condusse nel locale in cui venne trattenuto e minacciato. Non va poi trascurato che lo stesso Roselli, valorizzato dalla difesa quale sostenitore dell'estraneità del Di Fraia al sequestro, ha confermato la presenza effettiva del Di Fraia alla Torre Bianca, il che esclude la possibilità che la persona offesa abbia commesso un errore nel riconoscimento dell'imputato, attribuendogli il ruolo svolto da altri anche a seguito di indebite pressioni degli investigatori, come sembra ipotizzare la difesa, in assenza di qualsivoglia elemento probatorio che possa sostenere tale assunto.
Anche in ordine alle risultanze dei tabulati telefonici la Corte fornisce un'articolata motivazione che, valorizzando alcune contraddizioni dell'assunto difensivo del Di Fraia, offre una lettura non manifestamente illogica dei dati acquisiti, che smentisce la tesi difensiva dell'assenza dell'imputato al momento della liberazione dell'ostaggio; tesi peraltro che, anche ove dimostrata, non sarebbe comunque idonea ad inficiare il giudizio di complessiva elevata attendibilità del Pettirosso e la credibilità delle sue precise e reiterate accuse nei confronti del ricorrente, la cui presenza nei luoghi del sequestro è stata riportata, in relazione alle diverse fasi del delitto anche dai collaboratori Pancia e Roselli.
Peraltro, a fronte di un addebito di concorso nel reato ex art. 110 cod.pen. non sarebbe necessario verificare la partecipazione dell'imputato a tutte le fasi ma è sufficiente dimostrare la sua attiva e consapevole partecipazione ad un segmento della condotta e le difese che tendono ad escludere il suo contributo ad una sola di dette fasi sono per tale ragione prive di rilievo giuridico. Di contro deve rilevarsi che la difesa, nel ricorso, propone una valutazione parcellizzata del robusto compendio probatorio raccolto, basata sull'equiparazione delle varie fonti di prova dichiarative, come se avessero tutte la medesima efficacia dimostrativa; e allo scopo di screditare la attendibilità del racconto della persona offesa, valorizza alcune marginali smagliature e discrasie tra i diversi apporti, in realtà normalmente rilevabili quando un episodio complesso viene raccontato da più soggetti coinvolti a vario titolo, che hanno vissuto segmenti diversi della vicenda e possono avere prestato maggiore o minore attenzione a dettagli e fatti, rendendone narrazioni che per questa ragione non risultano esattamente sovrapponibili.
In conclusione, la sentenza impugnata risulta immune dalle censure dedotte con i primi tre motivi di ricorso che risultano in parte reiterative delle doglianze formulate con l'appello e in parte non consentite perché dirette ad ottenere una ricostruzione alternativa del compendio probatorio che non risulta non legittimata in concreto da alcunchè ed esula dal sindacato di legittimità.
3. Il quarto motivo di ricorso è fondato poiché la Corte ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e ha in effetti applicato sulla pena base la relativa riduzione e poi l'aumento per l'aggravante ad effetto speciale ex art. 416 bis,1 cod.pen. che si sottrae al giudizio di bilanciamento. La disposizione dell'art. 63, terzo comma, cod. pen. stabilisce che in presenza di circostanze aggravanti ad effetto speciale — definite tali in quanto comportano un aumento della pena superiore ad un terzo - l'aumento (o la diminuzione) per altre circostanze concorrenti non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza stessa.
E' indubbio che l'art. 63, terzo comma, cod.pen. si applichi anche nell'ipotesi di concorso di un'aggravante privilegiata ad effetto speciale che si sottrae al bilanciamento ex art. 69 cod.pen. con un'attenuante; ne consegue che quest'ultima opera sulla pena determinata in relazione alla fattispecie aggravata. La Corte di merito avrebbe quindi dovuto calcolare sulla pena base di anni 25 di reclusione dapprima l'aumento da un terzo alla metà per l'aggravante ex art. 416 bis.1 cod.pen. , e poi la riduzione sino ad un terzo per le concesse attenuanti generiche.
Trattandosi di valutazioni discrezionali che rientrano nella competenza precipua dei giudici di merito si impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di Assise di appello di Napoli, che effettuerà il calcolo della pena nel rispetto dei criteri suindicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Assise di appel