Cassation court annuls appeal judgment due to statute of limitations barring prosecution for the alleged fraud offense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Court of Appeal's judgment which had declared the fraud charge time-barred and reduced the penalty for the remaining offense. The defense argued the crime was consummated in 2008, while the prosecution contended subsequent payments extended the crime's duration. The court ruled that without proof of additional dispositive acts beyond the contractually agreed terms, the fraud was deemed consummated in 2008, triggering the statute of limitations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 640 cod. pen.: The crime of fraud is extinguished by the statute of limitations if the consummation date is established without evidence of further dispositive acts extending the criminal conduct beyond the initial agreement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da MESSINA Franco Orazio nato S. Lucia del mela il 21/1/1965 avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina in data 23/5/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione; udite le conclusioni dell'avv. Antonio Siracusa , difensore della parte civile Bella Salvatore; udite le conclusioni del difensore di Messina Franco Orazio, avv. Giovanni Domenico Cicala
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 23/5/2023 la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 19/7/2022, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'odierno ricorrente in ordine al reato contestato al capo a) (art. 348 cod. pen. ) per I prescrizione, e riduceva la pena inflitta per il residuo delitto di cui al capo b) (art. 640 cod. pen.).
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo: violazione di legge in particolare dell'art. 129 cod.proc.pen., non avendo la Corte territoriale rilevato la prescrizione del reato, maturata in epoca antecedente la pronunzia d'appello, collocandosi la consumazione alla data del 5/12/2008, data in cui si era avuta l'ultima dazione di denaro integrativa della truffa posto che le ulteriori attività poste in essere da Messina nei confronti della p.o., servirono ad allontanare il disvelamento della reale natura dell'attività promessa e non compiuta, attraverso rassicurazioni che non hanno inciso sugli originari connotati della condotta già consumata e sul conseguito ingiusto profitto;
3. manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di truffa. La difesa sostiene che il delitto ex art. 640 cod.pen., asseritamente consumato mediante il rilascio di ricevute attestanti il pagamento dell'oblazione per la pratica di sanatoria, sarebbe insussistente in quanto la documentazione fiscale dimostrava che i pagamenti erano riferiti anche a cause diverse dall'oblazione connessa alla pratica di sanatoria;
4. violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 61 n. 7 e 11 cod. pen. I giudici di merito hanno preso in considerazione, ai fini dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., solo il dato economico senza alcun riferimento ai dati del contratto e, in relazione aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen., la relazione intercorsa tra le parti.
5. Si contesta, inoltre, la motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche perché generica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento' / conseguentemente gli ulteriori motivi restano assorbiti.
2. Questa Corte ha precisato che «nei contratti ad esecuzione istantanea si ha truffa contrattuale allorchè l'agente ponga in essere artifici e raggiri al momento della conclusione del negozio giuridico, traendo in inganno il soggetto passivo che viene indotto a prestare un consenso che altrimenti non sarebbe stato dato. Di conseguenza, ove tale tipologia di contratti sia stipulata senza alcun artifizio o raggiro, l'eventuale successiva attività decettíva finalizzata a nascondere l'inadempienza costituisce solo illecito civile. Al contrario, nei contratti sottoposti a condizione o in cui l'esecuzione sia differita, o non si esaurisca in un'unica prestazione, è configurabile il reato truffa anche nei casi in cui l'attività decettiva sia posta in essere durante la fase di esecuzione del contratto al fine di conseguire una prestazione altrimenti non dovuta o al fine di far apparire verificata la condizione»(Sez. 2, n. 29853 del 23/06/2016, Rv. 268074).
3. Precisati i suddetti principi di diritto, restano da appurare le modalità con le quali il fatto si è concretamente svolto. Nel caso in esame entrambe le sentenze di merito hanno ricostruito il fatto in termini di truffa ad esecuzione differita o continuata posto che l'originario accordo intervenuto tra le parti nel 2004, avente ad oggetto l'onere di portare a termine la pratica di sanatoria che tipicamente si sostanzia in una procedura dalle tempistiche non immediate, non si era esaurito al momento della stipula del contratto, ma aveva comportato ulteriori contatti e dazioni di denaro.
I giudici di merito hanno riscontrato infatti che al momento del conferimento dell'incarico (2004) l'imputato pose in essere gli artifici e raggiri consistiti nel millantare di poter ottenere la sanatoria edilizia pur non essendo in possesso, ab origine, della qualifica idonea a portare a termine la pratica e poi, una volta ottenuto l'incarico l'imputato diede rassicurazioni alla persona offesa, circa la realizzazione delle attività all'uopo necessarie, facendosi consegnare somme di denaro e rilasciando anche ricevute idonee a trarre in inganno il cliente circa la bontà del suo operato ( cfr. pag. 12 e segg. della sentenza di primo grado e pag 7 della sentenza di appello).
I giudici di merito non hanno però chiarito se le dazioni di denaro si fossero arrestate al 2008 (e le ricevute recanti le date 2014- 2015 valessero solo a non disvelare la truffa) oppure se vi furono ulteriori atti di disposizione patrimoniale sino al 2015. Il passaggio motivazionale della sentenza di primo grado (pag. 7), valorizzato dalla difesa di parte civile a dimostrazione della esecuzione di un ulteriore pagamento, nel 2016, di euro 1.200,00 effettuato da Giunta Rosa, moglie della persona offesa, non attesta il protrarsi della truffa sino al 2016 poiché in sentenza si chiarisce che detto pagamento non fu eseguito e che nemmeno la minor somma di euro 900,00, fu corrisposta.
La giurisprudenza di legittimità, pur riconoscendo la possibilità che la condotta truffaldina si collochi anche nella fase esecutiva di un contratto, 5w precisa che la rilevanza della stessa è condizionata alla effettuazione da parte della vittima, in conseguenza degli artifizi e raggiri, di un'attività dispositiva ulteriore rispetto a quella negozialmente convenuta (Sez. 2, n. 26190 del 26/05/2023, Rv. 284659; Sez. 2, n. 29853 del 23/06/2016, Rv. 268074), attività dispositiva che nel caso in esame è rimasta indimostrata. Da quanto premesso, discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto, consumato alla data 7/10/2008 secondo quanto risulta dal capo di imputazione, risulta estinto per prescrizione maturata prima della sentenza di primo grado, il che comporta la revoca delle statuizioni civili (Sez.
U, n. 39614 del 28/04/2022, Rv. 283670).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato continuato ascrittogli è estinto per prescrizione maturata pri