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Ordinanza — n. 27175/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the unrepresented appellant failed to use a qualified defense lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27175/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, MBAMA FAFF, filed the petition personally without a qualified defense lawyer. The appellant argued that the lower court failed to issue a dismissal order, violating procedural rights. The court ruled that under the amended Criminal Procedure Code, personal appeals are strictly prohibited and must be signed by a registered defense attorney to avoid rejection.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against any judicial decision must be signed by a qualified defense lawyer; personal filing renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal procedure appeal qualified defense lawyer inadmissible petition personal filing prohibition Cassation procedure rules impugnabilità della decisione di rinvio diritto di ottenere una decisione impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione, lamenta violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. conseguente alla mancata pronuncia di sentenza di proscioglimento.
Art. 613 cod. proc. pen.
L'impugnazione proposta è inammissibile in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione, lamenta violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 613 cod. proc. pen
L'impugnazione proposta è inammissibile in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale
103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv.
Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut
272885-01; Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MBAMA FAFF nato in Senegal il 01/01/1991 avverso la sentenza del 16/01/2023 della Corte di Appello di Napoli

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. MBAMA FAFF propone personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza del 16 gennaio 2023 con la quale la Corte di Appello di Napoli, ha confermato la sentenza emessa, in data 18 marzo 2022, con cui il Tribunale di 'Napoli Nord, lo ha condannato alla pena di 8 mesi di reclusione ed euro 300,00 di multa in relazione al reato di ricettazione.

2. Il ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione, lamenta violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. conseguente alla mancata pronuncia di sentenza di proscioglimento.

3. L'impugnazione proposta è inammissibile in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885-01; Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780-01; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell