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Sentenza — n. 27167/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27167/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27167/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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L'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che il Tribunale, all'udienza dibattimentale del 7 giugno 2022, ha concesso il termine a difesa richiesto dall'Avv. Alviani (nominato il giorno precedente dall'imputato come proprio difensore di fiducia) ed ha, al contempo, ritenuto necessario procedere all'attività istruttoria prevista per tale udienza, continuando ad avvalersi del difensore di ufficio che fino a quel momento aveva assistito il Moauro e che era, quindi, pienamente a conoscenza della vicenda processuale.

Regesto Legislator

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art. 108 cod. proc. pen, art. 611 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27167/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Deve essere, infine, rilevato che la memoria difensiva redatta dall'Avv. Alviani non può essere presa in considerazione in quanto depositata in data 22 maggio 2024 e, quindi, in violazione del termine di quindici liberi prima dell'udienza previsto dall'art. 611 cod. proc. pen. Giova, in proposito rammentare che il termine di quindici giorni, previsto dall'art. 611 cod. proc. pen., per il deposito delle memorie difensive è applicabile non solo ai procedimenti in camera di consiglio ma anche a quelli in udienza pubblica (vedi Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, Fasciani, Rv. 278745 - 06; Sez. 6, n. 11630 del 27/02/2020, A., Rv. 278719 - 01).

Parole chiave

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accuse di truffa sviamento della giustizia difesa d'ufficio vizi procedurali procedimento per falsità inganno sull'identità

Disposizioni normative citate

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art. 108 cod. proc. pen
5 della sentenza impugnata), ha dato seguito al principio di diritto secondo cui il termine previsto dall'art. 108 cod.
art. 611 cod. proc. pen
Alviani non può essere presa in considerazione in quanto depositata in data 22 maggio 2024 e, quindi, in violazione del termine di quindici liberi prima dell'udienza previsto dall'art. 611 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOAURO MAURIZIO nato a Schiavi di Abbruzzo il 30/12/1960 avverso la sentenza del 31/01/2024 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie delle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Christian Alviani, che ha insistito nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATID 1. Maurizio Moauro, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 31 gennaio 2024 con la quale la Corte di Appello di Milano, ha confermato la sentenza emessa, in data 06 dicembre 2022, con cui il Tribunale di Milano, lo ha condannato alla pena di anni 1, mesi 5 di reclusione ed euro 360,00 di multa in relazione al reato continuato di cui agli artt. 640 e 494 cod. pen.

2. Il ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 107 e 108 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost. e 6 CEDU. La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto non affetta da nullità l'ordinanza emessa all'udienza del 7 giugno 2022 con la quale il Tribunale ha concesso il termine a difesa richiesto dal difensore di fiducia ma al contempo ha svolto attività istruttoria con l'ausilio del difensore di ufficio precedentemente nominato. A giudizio del ricorrente, il primo giudice avrebbe dovuto valutare in concreto se l'audizione dei testi presenti all'udienza del 7 giugno 2022 fosse differibile e, quindi, compatibile con l'istanza di termine a difesa, anche in considerazione del fatto che lo stesso Tribunale ha escluso che detta istanza fosse fondata su finalità strumentali e dilatorie.

La decisione del Tribunale avrebbe inciso negativamente sul diritto di difesa, impedendo al difensore di fiducia di partecipare all'escussione dei testi di accusa prevista all'udienza del 7 giugno 2022, udienza a cui il difensore non poteva partecipare in quanto l'Avv. Christian Alviani del foro di Frosinone, era stato nominato il giorno prima dell'udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.

1. L'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che il Tribunale, all'udienza dibattimentale del 7 giugno 2022, ha concesso il termine a difesa richiesto dall'Avv. Alviani (nominato il giorno precedente dall'imputato come proprio difensore di fiducia) ed ha, al contempo, ritenuto necessario procedere all'attività istruttoria prevista per tale udienza, continuando ad avvalersi del difensore di ufficio che fino a quel momento aveva assistito il Moauro e che era, quindi, pienamente a conoscenza della vicenda processuale.

2. Il primo giudice, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale (vedi pag. 5 della sentenza impugnata), ha dato seguito al principio di diritto secondo cui il termine previsto dall'art. 108 cod. proc. pen., pur essendo funzionale ad assicurare una difesa effettiva, non determina il diritto dell'imputato ad ottenere il rinvio dell'udienza in ogni caso di nomina effettuata in limine litis, dovendo tale diritto essere bilanciato con il principio della ragionevole durata del processo. In caso di prosecuzione dell'attività istruttoria, infatti, il diritto di difesa dell'imputato è garantito dalla partecipazione del precedente difensore, il quale è tenuto a prestare il proprio patrocinio fino alla decorrenza del termine a difesa eventualmente concesso al nuovo difensore, sicché nessun vulnus può discendere dal fatto che l'imputato - nelle more della decorrenza del termine - sia assistito dal precedente difensore di ufficio o di fiducia (vedi tra le tante rSez. 4, n. 48020 del 12/07/2018, W., Rv. 274036 - 01;

Sez. 6, n. 18113 del 11/03/2021, S., Rv. 281093 - 01, da ultimo Sez. 2, n. 10185 del 07/12/2023, Zaffarano, non massimata).

3. Deve essere, infine, rilevato che la memoria difensiva redatta dall'Avv. Alviani non può essere presa in considerazione in quanto depositata in data 22 maggio 2024 e, quindi, in violazione del termine di quindici liberi prima dell'udienza previsto dall'art. 611 cod. proc. pen. Giova, in proposito rammentare che il termine di quindici giorni, previsto dall'art. 611 cod. proc. pen., per il deposito delle memorie difensive è applicabile non solo ai procedimenti in camera di consiglio ma anche a quelli in udienza pubblica (vedi Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, Fasciani, Rv. 278745 - 06; Sez. 6, n. 11630 del 27/02/2020, A., Rv. 278719 - 01).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so