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Ordinanza — n. 26514/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of manifest error in legal qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26514/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano without examining the merits. The defense argued that the lower court incorrectly applied the law by qualifying the crime under Article 493-ter instead of Article 640-ter regarding unauthorized access to banking systems. The court rejected this claim, ruling that the legal qualification was not eccentric or the result of a manifest error relative to the charges.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. b) cod. proc. pen.; Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible de plano if the lower court's legal qualification of facts does not appear eccentric or the result of a manifest error.

Parole chiave

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inadmissible appeal de plano dismissal manifest error legal qualification criminal procedure code unauthorized access banking system crime truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il difensore dell'imputato, deducendo con motivo unico la violazione dell'art. 606, lett.
Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Art. 444 cod. proc. pen.
Il Tribunale di Potenza, con sentenza in data 3 maggio 2024, applicava nei confronti di Pasquale Pellecchia la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui agli artt.
Art. 81 cpv.
Art. 493-ter cod. pen.
per erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza dell'ipotesi normativa ex art. 493-ter cod.
Art. 640-ter cod. pen.
pen, in luogo dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 640-ter cod.
art. 444 cod. proc. pen
Il Tribunale di Potenza, con sentenza in data 3 maggio 2024, applicava nei confronti di Pasquale Pellecchia la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui agli artt.
art. 640-ter cod. pen
pen, in luogo dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 640-ter cod. pen.
art. 493-bis cod. pen
Osserva la difesa del ricorrente che nel caso in esame si sarebbe verificata un'intrusione da parte di soggetti non identificati nel sistema informatico di home banking della persona offesa al fine di modificare le password di accesso e prelievo, condotta questa che travalica i limiti posti dall'art. 493-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, Bisignani
Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta e altro
254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta e altro, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Pellecchia Pasquale, nato a Napoli il 22/4/1976 assistito e difeso dall'avv. Pasquale Alesio - di fiducia avverso la sentenza del 3/5/2024 del Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria ALMA;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Potenza, con sentenza in data 3 maggio 2024, applicava nei confronti di Pasquale Pellecchia la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv., 493-ter, cod. pen. commesso in Potenza il 2 maggio 2024.

2. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il difensore dell'imputato, deducendo con motivo unico la violazione dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza dell'ipotesi normativa ex art. 493-ter cod. pen, in luogo dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 640-ter cod. pen. Osserva la difesa del ricorrente che nel caso in esame si sarebbe verificata un'intrusione da parte di soggetti non identificati nel sistema informatico di home banking della persona offesa al fine di modificare le password di accesso e prelievo, condotta questa che travalica i limiti posti dall'art. 493-bis cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La qualificazione giuridica dei fatti ritenuta in sentenza può essere messa in discussione con il ricorso per cassazione solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta e altro, Rv. 264153), situazione che non ricorre nel caso in esame.

2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis