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Sentenza — n. 26512/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26512/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26512/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 6 febbraio 2024, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Lecce ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale in data 27 dicembre 2023 con la quale era stata applicata nei confronti di Marianna Simeone la misura cautelare personale della custodia in carcere (successivamente sostituita per motivi di salute con quella degli arresti domiciliari) in relazione al reato di scambio elettorale politico-mafioso ex art. 416-ter, aggravato ex art. 416-bis.1, cod. pen. In estrema sintesi, si contesta che il "clan Sudoso" (capeggiato dal pregiudicato locale Davide Sudoso) avrebbe condizionato l'esito delle elezioni amministrative comunali del 2021 concludendo un accordo con il candidato sindaco Francesco Andrioli in cambio di una serie di utilità, sulla base di un articolato programma che prevedeva il procacciamento dei voti in favore dei candidati Marianna Simeone e Ivan Orlando, inseriti nella lista "Uniti per Statte" nell'ambito di una coalizione guidata dall'Andrioli.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 26512/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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corruzione elettorale comunicazione politica campagna elettorale personalità politica appartenenza politica incetta di voti

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Simeone Marianna, nata a Martina Franca il giorno 17/7/1980 rappresentata ed assistita dall'avv. Nicola Marseglia - di fiducia avverso l'ordinanza nrg. 53/2024 in data 6/2/2024 del Tribunale di Lecce in funzione di giudice del riesame, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che è stata richiesta dalla difesa dell'indagata la trattazione orale ai n sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5-duodecíes del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del dl. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'indagata, Avv.

Marseglia, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 6 febbraio 2024, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Lecce ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale in data 27 dicembre 2023 con la quale era stata applicata nei confronti di Marianna Simeone la misura cautelare personale della custodia in carcere (successivamente sostituita per motivi di salute con quella degli arresti domiciliari) in relazione al reato di scambio elettorale politico-mafioso ex art. 416-ter, aggravato ex art. 416-bis.1, cod. pen. In estrema sintesi, si contesta che il "clan Sudoso" (capeggiato dal pregiudicato locale Davide Sudoso) avrebbe condizionato l'esito delle elezioni amministrative comunali del 2021 concludendo un accordo con il candidato sindaco Francesco Andrioli in cambio di una serie di utilità, sulla base di un articolato programma che prevedeva il procacciamento dei voti in favore dei candidati Marianna Simeone e Ivan Orlando, inseriti nella lista "Uniti per Statte" nell'ambito di una coalizione guidata dall'Andrioli.

2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagata, deducendo (con trattazione unitaria dei motivi): 2.1. Violazione dell'articolo 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza e/o erronea applicazione degli articoli 273 - 192 cod. proc. pen., 416-ter cod. pen.; 2.2. Violazione dell'articolo 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per difetto e manifesta illogicità della motivazione, sostanziatasi nel travisamento della prova, vizi risultanti dal testo dell'impugnata ordinanza nelle parti richiamate nel ricorso.

Premette la difesa che i gravi indizi di colpevolezza posti a carico della ricorrente nell'ordinanza custodiale e ribaditi in quella emessa dal Tribunale del riesame sono costituiti precipuamente dal contenuto di varie intercettazioni telefoniche ed ambientali nelle quali il Suduso, parlando con personaggi del proprio ambiente ed in particolare con Francesco Simeone (fratello dell'odierna ricorrente), avrebbe esternato il proprio impegno a sostenerla nella tornata elettorale. Secondo parte ricorrente i Giudici della cautela non avrebbero tenuto conto del fatto che nell'ambito di una conversazione intercettata il 16 settembre 2021 tra i due fratelli Simeone l'odierna ricorrente ha detto al fratello di non condividere nulla della campagna elettorale a proprio favore che era fatta dallo stesso e da persone a lui vicine, che non sopportava l'interessamento di tali soggetti e che era pronta a "togliersi di mezzo".

Fuorviante ai fini del decidere sarebbe stata, poi, la prospettazione ulteriore relativa alla richiesta di buoni pasto fatta da Francesco Simeone alla sorella dato che da tempo i buoni pasto costituivano stabilmente una modalità aggiuntiva della retribuzione dei dipendenti (come Marianna Simeone) e del rimborso a favore dei volontari (come Francesco Simeone) della onlus Arcobaleno. Anche l'assioma del ritenuto inserimento di Marianna Simeone e di Ivan Orlando nella lista pro-Andrioli ad opera del Sudoso sarebbe privo di supporto probatorio. La mancanza di collegamenti della ricorrente con soggetti diversi dal fratello circoscriverebbe, poi, i rapporti tenuti dall'indagata in un ambito endofamiliare, al riparo da inquinamenti di tipo mafioso e non comproverebbe la consapevolezza della Simeone in ordine all'utilizzo del metodo mafioso nel proprio interesse.

Infine, la difesa della ricorrente afferma l'insussistenza del reato in contestazione alla luce del fatto che difetterebbero elementi che, contestualizzati storicamente, consentono di ritenere che il Suduso ed il suo gruppo di sodali abbiano costituito una associazione di tipo mafioso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è caratterizzato dalla mera riproposizione di questioni già sottoposte al Tribunale del riesame e da questo risolte con una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, oltre che conforme ai principi di diritto che regolano la materia. In particolare, il Tribunale ha spiegato, attraverso la ricostruzione congiunta delle conversazioni intercettate, l'inverosimiglianza degli assunti difensivi e, in particolare, anche alla luce dell'ambiente nel quale si sono verificati i fatti, che non appare credibile che la Simeone fosse inconsapevole del contesto tipicamente mafioso nel quale si è inserita la vicenda, così come non sapesse che i buoni pasto della cooperativa Arcobaleno presieduta dal di lei padre (Giorgio Simeone) ed al quale si era detta disponibile a richiederli fossero indebitamente destinati ad elargire gli elettori.

La difesa della ricorrente propone sostanzialmente una diversa, oltre che parcellizzata, lettura delle conversazioni intercettate. In punto di diritto è solo il caso di ricordare che questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che «In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito».

Quanto all'affermazione contenuta nel ricorso secondo la quale gli elementi in atti non consentirebbero di ritenere che il SudOso ed il suo gruppo di sodali abbiano costituito una associazione di tipo mafioso, la stessa risulta essere meramente apodittica ed il ricorso sul punto presenta caratteri di assoluta genericità.

2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s