Ordinanza — n. 25976/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon decreto del 28/12/2022, il G.i.p. del Tribunale di Roma disponeva l'archiviazione del procedimento penale n. 136730/2022 RGNR che era stato iniziato, per il reato di truffa e nei confronti di ignoti, a seguito della denuncia- querela che era stata presentata il 08/09/2022 da Antonio Paladino.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 410- bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25976/2024 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Roma disponeva l'archiviazione del procedimento penale n. 136730/2022 RGNR che era stato iniziato, per il reato di truffa e nei confronti di ignoti, a seguito della denuncia- querela che era stata presentata il 08/09/2022 da Antonio Paladino.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALADINO ANTONIO, nato a Monza il 06/02/1963 avverso il decreto del 28/12/2022 del G.i.p. del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con decreto del 28/12/2022, il G.i.p. del Tribunale di Roma disponeva l'archiviazione del procedimento penale n. 136730/2022 RGNR che era stato iniziato, per il reato di truffa e nei confronti di ignoti, a seguito della denuncia- querela che era stata presentata il 08/09/2022 da Antonio Paladino.
2. Avverso tale decreto di archiviazione del 28/12/2022 del G.i.p. del Tribunale di Roma, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, Antonio Paladino, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 408, comma 2, e 410-bis cod. proc. pen., «eventualmente» anche in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c), dello stesso codice. Il Paladino deduce la nullità dell'impugnato decreto di archiviazione, ai sensi degli art. 408, comma 2, e 410-bis cod. proc. pen., per essere stato tale provvedimento emesso senza che gli fosse stato dato avviso della richiesta di archiviazione, nonostante egli, nella propria denuncia-querela, avesse dichiarato di volere essere informato, quale persona offesa dal reato, circa l'eventuale archiviazione.
3. Come è stato precisato dalla Corte di cassazione (Sez. 5, n. 354 del 30/09/2021, dep. 2022, Sonaro, Rv. 282825-01), a seguito dell'inserimento, a opera dell'art. 1, comma 33, della legge 23 giugno 2017, n. 103, dell'art. 410- bis cod. proc. pen., ai sensi del comma 3 di tale articolo, il rimedio esperibile avverso il decreto di archiviazione che sia stato pronunciato senza che sia stato dato avviso alla persona offesa che ne aveva fatto richiesta è costituito dal reclamo della persona offesa innanzi al tribunale in composizione monocratica, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento. Ne discende che, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., l'impugnazione proposta dal Paladino deve essere riqualificata come reclamo ex art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., e deve essere quindi trasmessa al Tribunale di Roma, il quale, in composizione monocratica, dovrà procedere all'esame della stessa impugnazione, così riqualificata, alla stregua della sua