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Ordinanza — n. 25975/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing after appellate hearing deadline expired.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25975/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, missing the statutory deadline. The appellant failed to request participation in the appellate chamber hearing, which meant the appeal period was strictly fifteen days from the judgment date rather than the extended twenty days. Consequently, the appeal submitted on December 7, 2023, was untimely as the deadline of November 24, 2023, had already passed.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.; Art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen.: If an appellant fails to request participation in a chamber hearing, the appeal period is strictly fifteen days, and a late cassation appeal is inadmissible.

Parole chiave

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late appeal filing chamber hearing participation appellate procedure statutory deadline inadmissible appeal commisurazione della pena per rapina infrazione alla legge sulle armi tentata rapina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
art. 628 cod. pen
pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 628 cod. pen.
art. 585 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023
(Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL ABRAM LAMP, nato in Senegal il 11/05/1976 avverso la sentenza del 09/11/2023 della Corte d'appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 09/11/2023, la Corte d'appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del 09/04/2018 del Tribunale di Catania, riconosceva a Lamp Fall Abram le circostanze attenuanti generiche, confermando la condanna dello stesso Fall Abram per il reato di rapina impropria ai danni di Grazia Nelly Vasta e rideterminando in due anni di reclusione ed € 400,00 la pena irrogata al suddetto imputato.

2. Avverso tale sentenza del 09/11/2023 della Corte d'appello di Catania, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, Lamp Fall Abram, affidato a due motivi. Peraltro, in via preliminare, il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., nonché questione di legittimità costituzionale dell'art. 161, comma 1, cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. 2.1. Sollevate tali questioni di legittimità costituzionale, con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606„ comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 628 cod. pen.

«con riferimento all'avvenuto impossessamento del bene». 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 62, n. 4), cod. pen. e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'apparenza della motivazione, con riguardo all'esclusione dell'applicabilità della circostanza attenuante prevista dal suddetto art. 62, n. 4), cod. pen.

3. Preliminarmente, si deve rilevare la tardività del ricorso, in considerazione del carattere assorbente di tale rilievo rispetto alle questioni che sono state dedotte con lo stesso ricorso. A tale riguardo, si deve anzitutto rammentare che la Corte di cassazione ha chiarito - affermando un principio che il Collegio, condividendolo, intende ribadire - che, in tema di impugnazioni, nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., l'imputato appellante non si può considerare "giudicato in assenza", in quanto, in tale caso, il processo è celebrato senza la fissazione di un'udienza alla quale abbia diritto di partecipare, con la conseguenza che, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, lo stesso non potrà beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1 -bis, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L., Rv. 285499-01).

Rammentato e ribadito tale principio, tornando al caso di specie, si deve rilevare che:

a) come risulta dal verbale dell'udienza del 09/11/2023, il giudizio di appello è stato trattato con procedimento camerale e non era stata presentata tempestiva richiesta di partecipare all'udienza, con la conseguenza che il ricorrente, come si è detto, non può beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione previsto dal comma 1 -bis dell'art. 585 cod. proc. pen.;

b) la sentenza impugnata è stata redatta con motivazione contestuale (come risulta dalla sua epigrafe) all'esito dell'udienza camerale non partecipata;

c) pertanto, il ricorso per cassazione doveva essere proposto entro i successivi quindici giorni, cioè entro il 24/11/2023;

d) come risulta dall'annotazione che è stata apposta dalla cancelleria in calce alla sentenza impugnata, lo stesso ricorso è stato proposto dal Fall Abram solo il 07/12/2023, quando il suddetto termine del 24/11/2023 era ormai scaduto.

4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della