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Ordinanza — n. 25971/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because partial withdrawal of appeal grounds bars review of waived issues under Italian criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25971/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant partially withdrew her appeal grounds regarding criminal responsibility, rendering those specific issues res judicata. Although the appellant argued the second-instance judgment failed to address statutory grounds for acquittal, the court held that once an appeal is partially abandoned, the second-instance judgment becomes final on the waived points. Consequently, the court refused to examine the alleged lack of motivation for acquittal as it pertained to matters the appellant had voluntarily relinquished.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: When an appellant partially withdraws appeal grounds, the second-instance judgment becomes res judicata on those points, precluding cassation review of waived issues even if the judgment lacks explicit motivation for acquittal.

Parole chiave

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partial withdrawal of appeal res judicata on waived grounds cassation inadmissibility second instance judgment motivation for acquittal remissione della pena revoca della sospensione condizionale abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
ricorre per cassazione Anna Maria Napoli a mezzo del difensore di fiducia che deduce vizio di motivazione ed inosservanza della legge penale: premesse considerazioni sui termini di impugnabilità della sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
pen., osserva che, in ogni caso, la sentenza resa all'esito dell'accordo processuale deve comunque motivare sulla assenza di causa di proscioglimento rilevanti ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 616 c.p.p.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.
Law n. 103 of 2017, Art. 1, comma 56
pen., osserva che, in ogni caso, la sentenza resa all'esito dell'accordo processuale deve comunque motivare sulla assenza di causa di proscioglimento rilevanti ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
ricorre per cassazione Anna Maria Napoli a mezzo del difensore di fiducia che deduce vizio di motivazione ed inosservanza della legge penale: premesse considerazioni sui termini di impugnabilità della sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
pen., osserva che, in ogni caso, la sentenza resa all'esito dell'accordo processuale deve comunque motivare sulla assenza di causa di proscioglimento rilevanti ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., il che nel caso di specie non è avvenuto.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso è, pertanto, inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018 Cc.
Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 Cc.
272853 - 01; in senso conforme, Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 Cc., Rv.
Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 Cc.
273755 - 01, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 Cc., Rv.
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 Cc.
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 Cc., Casero, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di Napoli Anna Maria, nata a Bovalino il 12.3.1960, contro la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 24.10.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 18.11.2019, il GUP del Tribunale di Reggio Calabria, procedendo con rito abbreviato, ha assolto Anna Maria Napoli dai capi TT.2), TT.2.1) e TT.4) e dichiarato la stessa responsabile di tutti gli altri reati a lei ascritti; ritenuto il vincolo della continuazione tra le diverse violazioni di legge, operata la riduzione per la scelta del rito premiale, l'ha condannata alla pena complessiva e finale di anni 6 di reclusione ed euro 10.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; ha applicato le pene accessorie conseguenti all'entità di quella principale e condannato l'imputata al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili in cui favore aveva liquidato le spese;

2. la Corte d'appello di Reggio Calabria, nel prendere atto dell'accordo processuale raggiunto dalla difesa imputata con il Procuratore Generale con riguardo alla intervenuta estinzione per prescrizione dei reati di cui all'art. 615- ter, comma secondo, n. 1, cod. pen. e previa rinuncia ai motivi sulla responsabilità, ha rideterminato la pena finale in quella, concordata dalle parti e che ha stimato congrua, in anni 4 e mesi 4 di reclusione ed euro 8.800 di multa, confermando la interdizione dai pubblici uffici e con revoca della interdizione legale e conferma, infine, delle statuizioni civili;

3. ricorre per cassazione Anna Maria Napoli a mezzo del difensore di fiducia che deduce vizio di motivazione ed inosservanza della legge penale: premesse considerazioni sui termini di impugnabilità della sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., osserva che, in ogni caso, la sentenza resa all'esito dell'accordo processuale deve comunque motivare sulla assenza di causa di proscioglimento rilevanti ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., il che nel caso di specie non è avvenuto.

4. Il ricorso è inammissibile. La rinuncia parziale ai motivi d'appello in punto di responsabilità, infatti, ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente a tale profilo essendo perciò inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati rispetto ai quali non possono essere rilevate nemmeno d'ufficio le questioni anche di nullità che siano ad essi collegate; con riguardo al "concordato in appello" si è infatti efficacemente parlato di "patteggiamento sulla sentenza" o, per meglio dire, "sui motivi" in cui, come detto, l'accordo (parzialmente abdicativo delle doglianze articolate con l'atto di gravame) si perfeziona sui motivi di appello conseguenti ad un accertamento del reato che è già intervenuta con la sentenza di primo grado.

In altri termini, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599- bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018 Cc., Rv. 272853 - 01; in senso conforme, Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 Cc., Rv. 273755 - 01, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 Cc., Rv. 274522 - 01) per l'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (cfr.

Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 Cc., Casero, Rv. 273194 - 01).

5. Il ricorso è, pertanto, inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Am