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Sentenza — n. 25831/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment for violating right to adversarial proceedings on acquittal grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25831/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Naples Court of Appeal's judgment which acquitted the defendant without a hearing. The defendant argued the appellate court violated the principle of adversarial proceedings by deciding de plano on prescription grounds. The court ruled that the Constitutional Court's declaration of unconstitutionality of the relevant procedural article requires a full adversarial trial before acquittal.

Regesto Legislator

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Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 111, comma 2, Cost.: The principle of adversarial proceedings cannot be balanced with the need for reasonable duration; an appeal judgment acquitting a defendant de plano without a hearing violates the right to a fair trial and must be annulled.

Parole chiave

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adversarial proceedings de plano judgment prescription acquittal right to defense constitutional unconstitutionality diritto di ottenere una decisione esame di cassazione impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

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Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
ricorre per cassazione Carmine Carrano a mezzo del difensore di fiducia che deduce violazione di legge processuale con riguardo all'art. 568, comma quarto, cod.
Art. 111, comma 2, Cost.
violando, in tal caso, il principio del contraddittorio contemplato dall'art. 111, comma 2, Cost.; si è concretizzata, dunque, la nullità assoluta.
Art. 24, secondo comma, Cost.
art. 707 cod. pen
e della maturata prescrizione della contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen., ha riformato la sentenza di primo grado assolvendo il Carrano dalla prima e dichiarando non doversi procedere per intervenuta estinzione della seconda contravvenzione;
art. 469 cod. proc. pen
Iannelli del 2017 avevano chiarito che nel giudizio d'appello non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt.
art. 111 Cost
Secondo i giudici delle leggi, il principio del giusto processo ex art. 111 Cost.
art. 129 cod. proc. pen
non è bilanciabile con l'esigenza della sua ragionevole durata, sottesa all'operatività della disciplina dell'immediata declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 111 del 2022 della Corte Costituzionale
pen., intervenuta con sentenza n. 111 del 2022 della Corte Costituzionale;
Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Carrano Carmine, nato a Napoli il 24.4.1990. contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 16.9.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Loy, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza dell'11.10.2016 il Tribunale di Napoli aveva riconosciuto Carmine Carrano responsabile dei reati di cui agli artt. 116, comma 13, C.d.S e 707 cod. pen. condannandolo alla pena complessiva di mesi 6 di arresto oltre al pagamento delle spese processuali;

2. la Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 16.9.2022, resa in camera di consiglio, preso atto della intervenuta depenalizzazione del reato di cui all'art. 116, comma 13, C.d.S. e della maturata prescrizione della contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen., ha riformato la sentenza di primo grado assolvendo il Carrano dalla prima e dichiarando non doversi procedere per intervenuta estinzione della seconda contravvenzione;

3. ricorre per cassazione Carmine Carrano a mezzo del difensore di fiducia che deduce violazione di legge processuale con riguardo all'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen.; rileva, infatti che, con riguardo alla declaratoria di prescrizione per il capo A), la Corte d'appello ha illegittimamente proceduto de plano in contrasto con la declaratoria di illegittimità costituzione dell'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., intervenuta con sentenza n. 111 del 2022 della Corte Costituzionale;

4. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta con cui conclude per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; osserva, infatti, che la Corte d'appello, all'esito della declaratoria di illegittimità costituzionale, avrebbe dovuto provvedere nel contraddittorio delle parti.

5. il ricorso è fondato. 5.1 La Corte di appello di Napoli ha emesso la sentenza predibattimentale di proscioglimento per intervenuta dépenalizzazione del reato di cui all'art. 116 del CdS e per prescrizione di quello di cui all'art. 707 cod. pen. violando, in tal caso, il principio del contraddittorio contemplato dall'art. 111, comma 2, Cost.; si è concretizzata, dunque, la nullità assoluta. 5.2 Le SS.UU. Iannelli del 2017 avevano chiarito che nel giudizio d'appello non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen., poiché l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio; avevano ciò non di meno precisato che nell'ipotesi di sentenza d'appello pronunciata "de plano" che, pur in violazione del contraddittorio, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sernpreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, cornma secondo, cod. proc. pen. (cfr, per l'appunto, Sez.

U, n. 28954 del 27/04/2017, Rv. 269809 — 01 e 02). Su questo orientamento ormai consolidato è tuttavia intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 111 del 5 aprile 2022 - precedente alla pronuncia qui impugnata - che, dopo avere preso atto del diritto vivente frutto della interpretazione autorevolmente validata, lo ha tuttavia reputai:o in contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost. e ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.

Secondo i giudici delle leggi, il principio del giusto processo ex art. 111 Cost. non è bilanciabile con l'esigenza della sua ragionevole durata, sottesa all'operatività della disciplina dell'immediata declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., poiché sopprimendo un grado di giudizio limita sia l'emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito, sia la facoltà dell'imputato di rinunciare alla prescrizione. 5.3 Consegue, in applicazione del dicutm della Corte Costituzionale, l'annullamento della sentenza impugnata in quanto emessa all'esito della camera di consiglio senza l'intervento della difesa, con trasmissione degli atti, per il giudizio, alla Corte d'appello di Napoli.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Napoli