Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25643/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25643/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25643/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

La Corte di Appello di Torino con l'impugnata sentenza riformava parzialmente ex art. 599 bis c.p.p. la sentenza del G.u.p. di Torino nei confronti dell'imputato colpevole del delitto di rapina pluriaggravata. Haqiqi ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza personalmente.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 599 bis c.p, art. 613 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 25643/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis c.p.p. la sentenza del G.u.p. di Torino nei confronti dell'imputato colpevole del delitto di rapina pluriaggravata. Haqiqi ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza personalmente.

Parole chiave

Generato dall'IA
aggravamento della pena rapina qualificata modificazione delle conclusioni violenza carnale qualificata gravi addebiti penali altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 599 bis c.p
La Corte di Appello di Torino con l'impugnata sentenza riformava parzialmente ex art. 599 bis c.p.p.
art. 613 c.p
2.1 Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato dall'imputato personalmente in violazione dell'obbligo di proposizione dell'impugnazione in cassazione a mezzo di difensore abilitato ai sensi dell'art. 613 c.p.p., modificato dalla legge n.
art. 616 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAQIQI AMINE (CUI 05NTMWB ) nato in MAROCCO il 29/04/2004 avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; ricorso trattato de plano

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Torino con l'impugnata sentenza riformava parzialmente ex art. 599 bis c.p.p. la sentenza del G.u.p. di Torino nei confronti dell'imputato colpevole del delitto di rapina pluriaggravata.

2. Haqiqi ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza personalmente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato dall'imputato personalmente in violazione dell'obbligo di proposizione dell'impugnazione in cassazione a mezzo di difensore abilitato ai sensi dell'art. 613 c.p.p., modificato dalla legge n. 103/2017. Il procedimento deve pertanto essere definito nelle forme de plano. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo c.p.p.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spg...93 processu li e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 1 magio 2024 O Il Conigliere,èstensore La Presidente 02c-6 Francsco Flr,t Gi