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Ordinanza — n. 25642/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waived grounds regarding plea bargain sentencing modifications.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25642/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised by the defendant were previously waived to finalize a plea agreement. The defendant challenged the appellate court's reduction of sentences for robbery and other crimes, arguing the trial court failed to classify the robbery as attempted theft. The court ruled that since these specific arguments were abandoned to reach the settlement, they cannot be re-introduced in the cassation proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 599bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against plea bargain judgments are limited to specific procedural defects; grounds waived to conclude the agreement are inadmissible for subsequent cassation.

Parole chiave

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plea bargain waived grounds inadmissible appeal sentencing reduction concordato in appello diritto a un difensore rinvio del dibattimento rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599bis c.p.p.
Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità dei ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 599bis cod. proc. pen
Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità dei ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 22022 del 10.4.2019, Mariniello
Sez. 2, n. 30990 dell'1.6.2018, Gueli
Sez. 2, n. 30990 dell'1.6.2018, Gueli).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTIMIGLIA CONCETTO nato a CATANIA il 27/04/1992 avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE d'APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; ricorso trattato de plano

RITENUTO IN FATTO

ED IN DIRITTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Messina, in accoglimento dell'istanza di concordato in appello formulata dall'imputato e acconsentita dal Procuratore Generale ha parzialmente riformato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Messina dell'8 giugno 2023 riducendo la pena per i reati di rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, ricettazione e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha impugnato la sentenza per la mancata valutazione della qualificazione della contestata rapina in termini di furto tentato e di resistenza.

2. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. è infatti consentito soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla pena prevista dalla legge (cfr., Sez. 2, n. 22022 del 10.4.2019, Mariniello;

Sez. 2, n. 30990 dell'1.6.2018, Gueli). Ebbene emerge dalla lettura della sentenza che proprio la questione ora riproposta in questa sede rientrava tra i motivi di appello (nel primo e nel secondo di essi) che sono stati rinunciati al fine di concludere l'accordo sul quale si poggia il concordato. Da ciò, l'inammissibilità del ricorso.

3. L'inammissibilità dei ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Ro a, il 31 maggio 2024 Il Co sigliere estensore L