Cassation appeal dismissed for late filing and lack of specific grounds against appellate judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed after the statutory deadline and lacked specific grounds. The appellant submitted the request on February 16, 2024, missing the February 7 deadline set by the emergency procedure rules. The court rejected the generic arguments regarding the lower court's reasoning and the apparent lack of motivation, noting the appeal was also untimely.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585 cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation must be filed within the strict time limits prescribed by law; appeals filed after the deadline are inadmissible, and generic grounds of complaint without specific legal or factual arguments do not justify the filing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAUDINO NICOLA nato a NAPOLI il 23/07/1.980 avverso la sentenza del 25/09/2023 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d'appello di Firenze, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata nei confronti di Gaudino Nicola dal Tribunale di Firenze il 3 marzo 2017, per i reati di usura aggravata e tentata estorsione aggravata; rilevato che il ricorso risulta presentato senza l'osservanza dei termini previsti "1=1 dall'art. 585 cod. proc. pen.; considerato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione inammissibile ai sensi dell'art. 591, lett. c), cod. proc. pen.; rilevato, infatti, che la sentenza impugnata, pronunciata il 25 settembre 2023, è stata depositata il 28 novembre 2023, prima della scadenza del termine di novanta giorni fissato dalla decisione ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen.; che, pertanto, dal 24 dicembre 2023 decorreva il termine di 45 giorni per proporre l'impugnazione, termine che scadeva il 7 febbraio 2024, mentre il ricorso in esame è stato depositato in via telematica il 16 febbraio 2024; ritenuto che nella specie non opera la previsione dell'art. 585, comma 1 bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, trattandosi di ricorso in cassazione avverso pronuncia resa all'esito di giudizio di appello celebrato in udienza camerale non partecipata, nel vigore del rito emergenziale di cui all'art. 23 bis del dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nel quale l'imputato appellante non può considerarsi "giudicato in assenza" (Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L., Rv. 285499 - 01;
Sez. 7, n. 1585 del 07/12/2023, dep. 2024, Procida, Rv. 285606 - 01); considerato, in ogni caso, che i motivi di ricorso risultano proposti per ragioni non consentite; il primo, del tutto carente di specificità e generico nella censura con cui si lamenta il richiamo per relationem alla sentenza di primo grado e l'omesso esame dei motivi di appello che, al contrario, la decisione ha preso in esame singolarmente, analizzandoli in dettaglio, facendo leva non solo sulla decisione del Tribunale, ma anche sulla sentenza irrevocabile di condanna dei coimputati e sugli ulteriori elementi considerati nel giudizio dibattimentale; il secondo, egualmente generico nella censura che denuncia l'apparenza della motivazione, senza considerare lo specifico richiamo alla condotta direttamente posta in essere dal ricorrente, evocando con la persona offesa l'imminente scarcerazione del coniuge (esponente di spicco della criminalità locale) della donna che aveva materialmente erogato il prestito e che reclamava il pagamento degli interessi maturati; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del