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Ordinanza — n. 25434/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of standing under Art. 613 c.p.p. as filed by non-authorized subject.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25434/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant lacked legal standing to file the petition. The defendant personally submitted the appeal on November 20, 2023, but the court found he was not a qualified subject under the amended Article 613 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; The appeal must be lodged by a legally authorized subject, and a personal filing by an unqualified individual renders the petition inadmissible.

Parole chiave

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lack of standing legal standing Code of Criminal Procedure inadmissible appeal procedural costs motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
3.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod.
Art. 616 c.p.p.
103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
Law n. 103 of 2017
art. 613 cod. proc. pen
3.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTEBELLO ALESSANDRO nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 15/10/1990 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. la Corte di appello di Napoli confermava la condanna di Alessandro Montebello per il reato a lui contestato.

2. Avverso tale sentenza in data 20 novembre 2023 proponeva ricorso per cassazione personalmente l'imputato. 3.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 6 giugno 2024 L'estensore La Pres