Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25433/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25433/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25433/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il giudice per le indagini preliminari di Milano applicava al ricorrente la pena concordata per il reato di rapina impropria a lui contestato. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità per il reato contestato. Il motivo non è consentito. Il ricorrente non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401) 2.2.Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25433/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso in esame l'accordo non è stato raggiunto sulla concessione della sospensione condizionale in quanto il pubblico ministero non ha prestato, sul punto, il proprio consenso. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

Parole chiave

Generato dall'IA
commisurazione della pena per rapina pene condizionali infrazione privilegiata reato di poca entità risarcimento per atto illecito pena convenzionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 129 cod. proc. pen
103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TANDILASHVILI VACHE nato il 26/02/1987 avverso la sentenza del 20/03/2024 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il giudice per le indagini preliminari di Milano applicava al ricorrente la pena concordata per il reato di rapina impropria a lui contestato.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità per il reato contestato. Il motivo non è consentito. Il ricorrente non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401) 2.2.Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

Il motivo è manifestamente infondato. Il collegio riafferma che in tema di patteggiamento, la sospensione condizionale della pena può essere concessa, in forza del rapporto negoziale che legittima la sentenza, soltanto se faccia parte integrante dell'accordo o se la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice, in quanto la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente, nel senso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto ed il beneficio non può essere accordato d'ufficio (Sez. 2, n. 42973 del 13/06/2019, Damian, Rv. 277610 - 01).

Nel caso in esame l'accordo non è stato raggiunto sulla concessione della sospensione condizionale in quanto il pubblico ministero non ha prestato, sul punto, il proprio consenso. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 6 giugno 2024