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Sentenza — n. 25430/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appellate court's pre-trial acquittal due to violation of defense rights and lack of contradiction.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25430/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The cassation court annulled the appellate court's pre-trial judgment declaring the crime extinguished by prescription. The defense argued this violated their right to defense by being decided without contradiction, citing Constitutional Court precedent. The court ruled that such pre-trial acquittals are legally impermissible as they bypass the full adversarial process required for non-punishment declarations.

Regesto Legislator

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Art. 469 cod. proc. pen.; Art. 598, 599, 601 cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 568, comma 4, cod. proc. pen. (as interpreted by Constitutional Court n. 111/2022): A pre-trial judgment of acquittal or non-prosecution in the appellate instance violates the right to defense and is inadmissible because it deprives the accused of the full contradictory proceedings necessary to establish non-punishment.

Parole chiave

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pre-trial acquittal right to defense lack of contradiction prescription of crime appellate procedure non-punishment declaration violation of law diritti della difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 469 cod. proc. pen.
Il collegio ribadisce che nel giudizio d'appello non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt.
Art. 598 cod. proc. pen.
Art. 599 cod. proc. pen.
Art. 601 cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
art. 469 cod. proc. pen
Il collegio ribadisce che nel giudizio d'appello non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt.
art. 129 cod. proc. pen
non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli
Corte costituzionale, n. 111 del 2022
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMPOSITORE ANGELINA nato a PIEDIMONTE MATESE il 30/09/1970 avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi che concludeva per l'annullamento senza rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza predibattimentale, dichiarava l'estinzione per prescrizione del reato contestato ad Angelina Compositore.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva violazione di legge: la decisione, assunta in assenza di contraddittorio, lederebbe il diritto di difesa; si richiamava, sul punto, quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 111 del 2022.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato. 1.1. Il collegio ribadisce che nel giudizio d'appello non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., poiché l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio (Sez.

U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809 - 01). A ciò si aggiunge che la Corte costituzionale con sentenza n. 111 del 2022, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, del codice di procedura penale in quanto interpretato nel senso che è inammissibile per carenza di interesse ad impugnare il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza di appello che in fase predibattimentale, dunque senza contraddittorio abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. La sentenza impugnata deve, pertanto essere annullata senza rinvio.

Gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Napoli

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio. Così deciso in Roma, il giorno 6 giugno 2024 L'e