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Sentenza — n. 25409/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25409/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25409/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RAUCCI SALVATORE nato a Napoli il 22/08/1971 avverso la sentenza del 02/11/2023 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 02/11/2023 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Frosinone emessa in data 08/05/2023 con la quale l'imputato appellante Salvatore Raucci era stato condannato alla pena di sette mesi di reclusione perché ritenuto responsabile del reato di danneggiamento aggravato (beni mobili esistente nella Casa circondariale di Frosinone, stabilimento pubblico, destinate a pubblica utilità).

Regesto Legislator

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articolo 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 25409/2024 — snpen · Corte di Cassazione: In ogni caso, non risulta formulata una richiesta di parte finalizzata all'esame della persona alla quale il teste si riferì per la conoscenza dei fatti (richiesta che doveva essere presentata al giudice nel momento stesso in cui il testimone aveva riferito le circostanze apprese da terzi, in conformità con la disposizione di cui all'art. 195, comma 1, cod. proc. pen.). 4.1. Il motivo relativo all'attenuante della provocazione non è stato devoluto in appello e non può essere proposto quindi per la prima volta con il ricorso per cassazione.

Parole chiave

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sufficienza della testimonianza testimonianza della vittima pericolo di collusione con testimoni esame di cassazione sopralluogo ricorso all'autorità di vigilanza

Disposizioni normative citate

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articolo 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RAUCCI SALVATORE nato a Napoli il 22/08/1971 avverso la sentenza del 02/11/2023 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 02/11/2023 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Frosinone emessa in data 08/05/2023 con la quale l'imputato appellante Salvatore Raucci era stato condannato alla pena di sette mesi di reclusione perché ritenuto responsabile del reato di danneggiamento aggravato (beni mobili esistente nella Casa circondariale di Frosinone, stabilimento pubblico, destinate a pubblica utilità).

2. Avverso la pronuncia di secondo grado propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, eccependo la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione alla prova dichiarativa posta a base della decisione, inutilizzabile perché costituita dalla testimonianza dell'ispettore di polizia penitenziaria Izzo, il quale non era stato presente ai fatti ma aveva fatto riferimento a quanto riferitogli da altro agente in servizio.

3. Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

4. Il ricorrente, infatti, reitera censure relative al compendio istruttorio a base della condanna, ravvisando nella deposizione dell'ispettore di polizia penitenziaria, per un verso, una testimonianza de relato e, per altro, un riferimento diretto a fatti privi di univoca valenza probatoria. Con motivazione immune da vizi logici e, quindi, da censure in sede di legittimità, la corte territoriale ha evidenziato che il teste ebbe cognizione diretta del comportamento precedente e successivo al danneggiamento, conseguente ad uno stato di agitazione dell'imputato, unico soggetto che si trovava fuori dalle celle e che aveva ancora in mano il sostegno di un tavolo da ping-pong con il quale aveva rotto le luci di emergenza; quanto alla circostanza che l'ispettore fu richiamato in reparto a seguito della telefonata di un collega che lo aveva informato dell'accaduto, trattasi di un aspetto secondario della testimonianza, relativo comunque ad un fatto (la richiesta di intervento) direttamente appreso.

In ogni caso, non risulta formulata una richiesta di parte finalizzata all'esame della persona alla quale il teste si riferì per la conoscenza dei fatti (richiesta che doveva essere presentata al giudice nel momento stesso in cui il testimone aveva riferito le circostanze apprese da terzi, in conformità con la disposizione di cui all'art. 195, comma 1, cod. proc. pen.). 4.1. Il motivo relativo all'attenuante della provocazione non è stato devoluto in appello e non può essere proposto quindi per la prima volta con il ricorso per cassazione.

5. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle